Art. 7.
    Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

  1.  Il  Consiglio  direttivo  della Corte di cassazione esercita le
seguenti competenze:
    a)  formula  il parere sulla tabella della Corte di cassazione di
cui  all'articolo  7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.   12,   e   successive  modificazioni,  nonche'  sui  criteri  per
l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di
cui  all'articolo  7-ter,  commi  1  e 2, del medesimo regio decreto,
proposti  dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando
il  rispetto  dei  criteri  generali direttamente indicati dal citato
regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
    b) formula pareri sull'attivita' dei magistrati, sotto il profilo
della   laboriosita',  della  diligenza,  della  preparazione,  della
capacita' tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle
funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento
o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura
od  a  richiesta  dello  stesso  Consiglio. A tali fini, il Consiglio
direttivo   della  Corte  di  cassazione  acquisisce  le  motivate  e
dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense;
    c)  esercita  la  vigilanza  sul comportamento dei magistrati. Il
Consiglio    direttivo    della   Corte   di   cassazione,   qualora,
nell'esercizio  della  vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili
di  valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro
della  giustizia  ed  al  procuratore  generale  presso  la  Corte di
cassazione;
    d)   esercita   la  vigilanza  sull'andamento  degli  uffici.  Il
Consiglio    direttivo    della   Corte   di   cassazione,   qualora,
nell'esercizio  della  vigilanza,  rilevi  l'esistenza di disfunzioni
nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
    e)  adotta  i  provvedimenti  relativi  allo  stato  giuridico ed
economico   dei   magistrati   riguardanti   aspettative  e  congedi,
riconoscimento di dipendenza di infermita' da cause di servizio, equo
indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;
    f)  formula  pareri,  anche  su richiesta del Consiglio superiore
della  magistratura,  in  ordine alla adozione, da parte del medesimo
Consiglio  superiore,  dei  provvedimenti  inerenti  a collocamenti a
riposo,  dimissioni,  decadenze  dall'impiego,  concessioni di titoli
onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati;
    g)  formula  pareri,  anche  su richiesta del Consiglio superiore
della  magistratura,  su materie attinenti ad ulteriori competenze ad
esso attribuite;
    h)  puo'  formulare  proposte  al comitato direttivo della Scuola
superiore  della  magistratura  in  materia  di  programmazione della
attivita' didattica della Scuola.
 
          Note all'art. 7:
              -  Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del
          citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
              " Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La
          ripartizione  degli  uffici giudiziari di cui all'art. 1 in
          sezioni,   la  destinazione  dei  singoli  magistrati  alle
          sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
          dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
          direzione  di  sezioni  a  norma  dell'art. 47-bis, secondo
          comma,   l'attribuzione   degli   incarichi   di  cui  agli
          articoli 47-ter,  terzo  comma, 47-quater, secondo comma, e
          50-bis,   il  conferimento  delle  specifiche  attribuzioni
          processuali  individuate  dalla  legge  e la formazione dei
          collegi  giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto
          del  Ministro  di  grazia  e giustizia in conformita' delle
          deliberazioni  del  Consiglio  superiore della magistratura
          assunte  sulle  proposte  dei  presidenti  delle  corti  di
          appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio,
          l'efficacia  del  decreto  e'  prorogata  fino  a  che  non
          sopravvenga un altro decreto.
              2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
          Consiglio   superiore   della   magistratura,  valutate  le
          eventuali  osservazioni  formulate dal Ministro di grazia e
          giustizia  ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
          n.  195, e possono essere variate nel corso del biennio per
          sopravvenute   esigenze   degli  uffici  giudiziari,  sulle
          proposte  dei  presidenti delle corti di appello, sentiti i
          consigli  giudiziari.  I  provvedimenti  in via di urgenza,
          concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
          sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
          esecutivi,  salva  la deliberazione del Consiglio superiore
          della magistratura per la relativa variazione tabellare.
              2-bis.   Possono   svolgere   le  funzioni  di  giudice
          incaricato  dei  provvedimenti  previsti  per la fase delle
          indagini   preliminari   nonche'  di  giudice  dell'udienza
          preliminare  solamente  i  magistrati  che hanno svolto per
          almeno  due  anni  funzioni di giudice del dibattimento. Le
          funzioni   di   giudice   dell'udienza   preliminare   sono
          equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
              2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
          per  la  fase delle indagini preliminari nonche' il giudice
          dell'udienza   preliminare   non  possono  esercitare  tali
          funzioni  per  piu' di dieci anni consecutivi. Qualora alla
          scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di
          un  atto  del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle
          funzioni    e'   prorogato,   limitatamente   al   relativo
          procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima.
              2-quater.  Il  tribunale in composizione monocratica e'
          costituito   da  un  magistrato  che  abbia  esercitato  la
          funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
              2-quinquies.  Le  disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
          2-quater  possono  essere  derogate  per  imprescindibili e
          prevalenti  esigenze  di  servizio.  Si applicano, anche in
          questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
              3.  Per  quanto riguarda la Corte suprema di cassazione
          il  Consiglio  superiore  della magistratura delibera sulla
          proposta del primo presidente della stessa Corte.
              3-bis.   Al   fine   di  assicurare  un  piu'  adeguato
          funzionamento  degli  uffici  giudiziari  sono istituite le
          tabelle   infradistrettuali   degli   uffici  requirenti  e
          giudicanti   che   ricomprendono  tutti  i  magistrati,  ad
          eccezione dei capi degli uffici.
              3-ter.   Il   Consiglio  superiore  della  magistratura
          individua   gli   uffici  giudiziari  che  rientrano  nella
          medesima  tabella  infradistrettuale  e  ne  da'  immediata
          comunicazione  al  Ministro  di  grazia  e giustizia per la
          emanazione del relativo decreto.
              3-quater.  L'individuazione delle sedi da ricomprendere
          nella  medesima  tabella infradistrettuale e' operata sulla
          base dei seguenti criteri:
                a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
          deve  essere  inferiore alle quindici unita' per gli uffici
          giudicanti;
                b) le   tabelle   infradistrettuali  dovranno  essere
          formate  privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
          con  organico  fino  ad  otto unita' se giudicanti e fino a
          quattro unita' se requirenti;
                c) nelle  esigenze  di  funzionalita' degli uffici si
          deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
          dei magistrati;
                d)   si   deve   tener  conto  delle  caratteristiche
          geomorfologiche  dei  luoghi  e  dei collegamenti viari, in
          modo da determinare il minor onere per l'erario.
              3-quinquies.  Il magistrato puo' essere assegnato anche
          a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
          ma   la  sede  di  servizio  principale,  ad  ogni  effetto
          giuridico  ed  economico,  e' l'ufficio del cui organico il
          magistrato  fa  parte.  La  supplenza infradistrettuale non
          opera  per  le  assenze o impedimenti di durata inferiore a
          sette giorni.
              3-sexies.  Per  la  formazione  ed  approvazione  delle
          tabelle  di  cui  al comma 3-bis, si osservano le procedure
          previste dal comma 2.".
              "Art.  7-ter. Criteri per l'assegnazione degli affari e
          la sostituzione dei giudici impediti.
              1.  L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed
          ai    singoli    collegi    e    giudici   e'   effettuata,
          rispettivamente,   dal   dirigente   dell'ufficio   e   dal
          presidente  della  sezione  o dal magistrato che la dirige,
          secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via
          generale  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura ed
          approvati  contestualmente  alle tabelle degli uffici e con
          la  medesima  procedura.  Nel  determinare  i  criteri  per
          l'assegnazione  degli  affari  penali  al  giudice  per  le
          indagini   preliminari,   il   Consiglio   superiore  della
          magistratura  stabilisce  la concentrazione, ove possibile,
          in  capo  allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al
          medesimo  procedimento  e  la  designazione  di  un giudice
          diverso  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  giudice
          dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio
          o  il  presidente  della  sezione  revochino  la precedente
          assegnazione  ad  una  sezione  o  ad  un  collegio o ad un
          giudice,  copia  del  relativo provvedimento motivato viene
          comunicata  al  presidente  della  sezione  e al magistrato
          interessato.
              2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
          altresi'   i   criteri  per  la  sostituzione  del  giudice
          astenuto, ricusato o impedito.
              3.  Il Consiglio superiore della magistratura determina
          i  criteri  generali  per l'organizzazione degli uffici del
          pubblico  ministero  e per l'eventuale ripartizione di essi
          in gruppi di lavoro.".
              -  Per  il  titolo  della legge 25 luglio 2005, n. 150,
          vedi note alle premesse.