Art. 2.
                       Liberta' professionale
  1.  L'esercizio  della professione, quale espressione del principio
della  liberta'  di iniziativa economica, e' tutelato in tutte le sue
forme  e  applicazioni,  purche'  non  contrarie  a norme imperative,
all'ordine  pubblico  ed  al  buon  costume.  Le  regioni non possono
adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.
  2. Nell'esercizio dell'attivita' professionale e' vietata qualsiasi
discriminazione,  che  sia  motivata  da  ragioni sessuali, razziali,
religiose,  politiche o da ogni altra condizione personale o sociale,
secondo  quanto  stabilito  dalla disciplina statale e comunitaria in
materia di occupazione e condizioni di lavoro.
  3.  L'esercizio  dell'attivita'  professionale  in  forma di lavoro
dipendente  si  svolge  secondo specifiche disposizioni normative che
assicurino l'autonomia del professionista.
  4.  Le  associazioni  rappresentative  di  professionisti  che  non
esercitano   attivita'   regolamentate   o   tipiche  di  professioni
disciplinate  ai  sensi  dell'articolo  2229 del codice civile, se in
possesso  dei  requisiti  e  nel rispetto delle condizioni prescritte
dalla  legge  per  il  conseguimento  della  personalita'  giuridica,
possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale
si esauriscono le relative finalita' statutarie.
 
          Note all'art. 2:
              - L'art. 2229 del Codice Civile cosi' recita:
              «Art.     2229     (Esercizio     delle     professioni
          intellettuali). - La   legge   determina   le   professioni
          intellettuali  per  l'esercizio  delle  quali e' necessaria
          l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
              L'accertamento  dei  requisiti  per  l'iscrizione negli
          albi  o  negli  elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere
          disciplinare   sugli   iscritti  sono  demandati  sotto  la
          vigilanza   dello   Stato,  salvo  che  la  legge  disponga
          diversamente.
              Contro  il  rifiuto  dell'iscrizione o la cancellazione
          dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari
          che  importano  la  perdita  o  la  sospensione del diritto
          all'esercizio  della  professione e' ammesso ricorso in via
          giurisdizionale  nei  modi  e  nei  termini stabiliti dalle
          leggi speciali.».