Art. 3.
               Tutela della concorrenza e del mercato
  1.  L'esercizio  della  professione  si  svolge  nel rispetto della
disciplina  statale  della  tutela  della  concorrenza,  ivi compresa
quella  delle  deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di
interessi   pubblici   costituzionalmente  garantiti  o  per  ragioni
imperative   di   interesse  generale,  della  riserva  di  attivita'
professionale,  delle  tariffe  e  dei  corrispettivi  professionali,
nonche' della pubblicita' professionale.
  2. L'attivita' professionale esercitata in forma di lavoro autonomo
e'  equiparata  all'attivita'  d'impresa ai fini della concorrenza di
cui  agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato
CE,  salvo  quanto previsto dalla normativa in materia di professioni
intellettuali.
  3.   Gli  interventi  pubblici  a  sostegno  dello  sviluppo  delle
attivita'   professionali   sono   ammessi,   secondo  le  rispettive
competenze   di   Stato  e  Regioni,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 81, 82 e 86 del
          Trattato  CE, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203
          e successive modificazioni:
              «Art. 81. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune
          e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
          di  associazione  d'imprese  e tutte le pratiche concordate
          che  possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri
          e  che  abbiano  per  oggetto  o  per  effetto di impedire,
          restringere   o   falsare   il   gioco   della  concorrenza
          all'interno  del  mercato  comune  ed in particolare quelli
          consistenti nel:
                a) fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
          d'acquisto   o   di  vendita  ovvero  altre  condizioni  di
          transazione;
                b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
          lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
                c) ripartire    i    mercati    o    le    fonti   di
          approvvigionamento;
                d) applicare,  nei rapporti commerciali con gli altri
          contraenti,    condizioni    dissimili    per   prestazioni
          equivalenti,  cosi'  da  determinare  per questi ultimi uno
          svantaggio nella concorrenza;
                e) subordinare    la    conclusione    di   contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
          gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
          dei contratti stessi.
              2.  Gli  accordi  o  decisioni,  vietati  in virtu' del
          presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
              3.  Tuttavia,  le  disposizioni del paragrafo 1 possono
          essere dichiarate inapplicabili:
                a  qualsiasi  accordo  o  categoria  di  accordi  fra
          imprese;
                a  qualsiasi  decisione  o  categoria di decisioni di
          associazioni d'imprese e
                a   qualsiasi   pratica  concordata  o  categoria  di
          pratiche  concordate  che  contribuiscano  a  migliorare la
          produzione  o  la distribuzione dei prodotti o a promuovere
          il  progresso  tecnico  o  economico,  pur  riservando agli
          utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed
          evitando di:
                  a) imporre alle imprese interessate restrizioni che
          non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
                  b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare
          la  concorrenza  per  una parte sostanziale dei prodotti di
          cui trattasi.».
              «Art.  82.  -  E' incompatibile con il mercato comune e
          vietato,  nella  misura in cui possa essere pregiudizievole
          al  commercio  tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
          parte  di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
          mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
              Tali    pratiche    abusive   possono   consistere   in
          particolare:
                a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
          di  acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
          non eque;
                b) nel  limitare  la  produzione,  gli  sbocchi  o lo
          sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
                c) nell'applicare  nei  rapporti  commerciali con gli
          altri   contraenti  condizioni  dissimili  per  prestazioni
          equivalenti,  determinando  cosi'  per  questi  ultimi  uno
          svantaggio nella concorrenza;
                d) nel   subordinare   la  conclusione  di  contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
          gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
          dei contratti stessi.».
              «Art.  86.  -  1.  Gli  Stati  membri  non  emanano ne'
          mantengono,  nei  confronti delle imprese pubbliche e delle
          imprese  cui  riconoscono  diritti  speciali  o  esclusivi,
          alcuna  misura  contraria alle norme del presente Trattato,
          specialmente  a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85
          a 94 inclusi.
              2.  Le  imprese  incaricate  della  gestione di servizi
          d'interesse   economico  generale  o  aventi  carattere  di
          monopolio  fiscale, sono sottoposte alle norme del presente
          Trattato,  e in particolare alle regole di concorrenza, nei
          limiti  in  cui  l'applicazione  di  tali  norme  non  osti
          all'adempimento,  in  linea  di  diritto  e di fatto, della
          specifica  missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
          non  deve  essere  compromesso  in  misura  contraria  agli
          interessi della Comunita'.
              3.   La   Commissione  vigila  sull'applicazione  delle
          disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
          agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».