Art. 4.
                      Accesso alle professioni
  1.   L'accesso  all'esercizio  delle  professioni  e'  libero,  nel
rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
  2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i
titoli   professionali  necessari  per  l'esercizio  delle  attivita'
professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di
interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
  3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei
livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali
consentono  l'esercizio  dell'attivita' professionale anche fuori dei
limiti territoriali regionali.