Art. 23.
             Modifiche al capo IV, titolo VIII, libro IV
  1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il
capo IV e' sostituito dal seguente:

                              «Capo IV
                              del lodo

  820  (Termine  per  la  decisione).  -  Le  parti  possono,  con la
convenzione  di  arbitrato  o  con accordo anteriore all'accettazione
degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.
  Se  non  e' stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli
arbitri  debbono  pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta
giorni dall'accettazione della nomina.
  In ogni caso il termine puo' essere prorogato:
    a) mediante  dichiarazioni  scritte di tutte le parti indirizzate
agli arbitri;
    b) dal  presidente  del  tribunale  indicato  nell'articolo  810,
secondo  comma,  su  istanza  motivata  di  una  delle  parti o degli
arbitri,  sentite  le  altre  parti; il termine puo' essere prorogato
solo prima della sua scadenza.
  Se  le  parti  non  hanno  disposto  diversamente,  il  termine  e'
prorogato  di  centottanta giorni nei casi seguenti e per non piu' di
una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
    a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;
    b) se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio;
    c) se e' pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
    d) se  e'  modificata la composizione del collegio arbitrale o e'
sostituito  l'arbitro  unico. Il termine per la pronuncia del lodo e'
sospeso  durante  la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo
la  ripresa  del  procedimento,  il termine residuo, se inferiore, e'
esteso a novanta giorni.
  821  (Rilevanza  del decorso del termine). - Il decorso del termine
indicato  nell'articolo  precedente non puo' essere fatto valere come
causa di nullita' del lodo se la parte, prima della deliberazione del
lodo  risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli
arbitri,  non  abbia  notificato  alle altre parti e agli arbitri che
intende far valere la loro decadenza.
  Se   la  parte  fa  valere  la  decadenza  degli  arbitri,  questi,
verificato   il   decorso   del   termine,   dichiarano   estinto  il
procedimento.
  822 (Norme per la deliberazione). - Gli arbitri decidono secondo le
norme  di  diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi
espressione che gli arbitri pronunciano secondo equita'.
  823 (Deliberazione e requisiti del lodo). - Il lodo e' deliberato a
maggioranza  di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e'
quindi  redatto  per  iscritto.  Ciascun arbitro puo' chiedere che il
lodo,  o  una  parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in
conferenza personale.
  Il lodo deve contenere:
    1) il nome degli arbitri;
    2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
    3) l'indicazione delle parti;
    4)   l'indicazione   della   convenzione  di  arbitrato  e  delle
conclusioni delle parti;
    5) l'esposizione sommaria dei motivi;
    6) il dispositivo;
    7)  la  sottoscrizione  degli  arbitri.  La  sottoscrizione della
maggioranza  degli  arbitri  e'  sufficiente,  se  accompagnata dalla
dichiarazione  che  esso e' stato deliberato con la partecipazione di
tutti   e  che  gli  altri  non  hanno  voluto  o  non  hanno  potuto
sottoscriverlo;
    8) la data delle sottoscrizioni.
  824 (Originali e copie del lodo). - Gli arbitri redigono il lodo in
uno  o  piu'  originali.  Gli  arbitri danno comunicazione del lodo a
ciascuna  parte  mediante  consegna  di  un originale, o di una copia
attestata  conforme  dagli  stessi  arbitri,  anche con spedizione in
plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
  824-bis (Efficacia del lodo). - Salvo quanto disposto dall'articolo
825,  il  lodo  ha  dalla  data  della  sua ultima sottoscrizione gli
effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria.
  825  (Deposito  del  lodo). - La parte che intende fare eseguire il
lodo  nel  territorio della Repubblica ne propone istanza depositando
il  lodo  in  originale,  o  in  copia  conforme,  insieme con l'atto
contenente  la  convenzione  di  arbitrato,  in  originale o in copia
conforme,  nella  cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la
sede  dell'arbitrato.  Il tribunale, accertata la regolarita' formale
del  lodo,  lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo
e'  soggetto  a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali
sarebbe  soggetta  a trascrizione o annotazione la sentenza avente il
medesimo contenuto.
  Del  deposito  e  del  provvedimento  del tribunale e' data notizia
dalla  cancelleria  alle  parti nei modi stabiliti dell'articolo 133,
secondo comma.
  Contro  il  decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo, e'
ammesso  reclamo  mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta
giorni  dalla  comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in
camera di consiglio con ordinanza.
  826  (Correzione  del  lodo).  -  Ciascuna parte puo' chiedere agli
arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:
    a) di  correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali
o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi
originali  del  lodo  pure  se  relativa  alla  sottoscrizione  degli
arbitri;
    b) di   integrare   il  lodo  con  uno  degli  elementi  indicati
nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).
  Gli  arbitri,  sentite  le  parti,  provvedono  entro il termine di
sessanta  giorni. Della correzione e' data comunicazione alle parti a
norma dell'articolo 824.
  Se  gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione e' proposta
al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.
  Se  il  lodo  e'  stato  depositato,  la correzione e' richiesta al
tribunale  del  luogo  in  cui  e'  stato depositato. Si applicano le
disposizioni   dell'articolo   288,   in   quanto  compatibili.  Alla
correzione  puo'  provvedere  anche  il giudice di fronte al quale il
lodo e' stato impugnato o fatto valere.».