Art. 20. 
                        Termini di decadenza 
  1. Ferma  la  sussistenza  del  credito  maturato,  i  partecipanti
decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal  diritto  a
richiedere  i  rimborsi  presso  i  luoghi  di  vendita,  qualora  il
pagamento degli stessi non e' richiesto  nel  termine  di  90  giorni
solari dalla  data  dell'esito  dell'ultimo  avvenimento  oggetto  di
scommessa. Per  la  soluzione  delle  controversie  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 14. 
  2. I rimborsi non richiesti e  le  vincite  non  riscosse  entro  i
termini stabiliti al comma 1, sono acquisiti all'erario.