Art. 10. 
                       Funzioni dei magistrati 
  1. Oltre a quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  emanato  in
attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera  e),
e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n.  150,  le  funzioni  dei
magistrati si distinguono in funzioni di  merito  e  in  funzioni  di
legittimita' e sono le seguenti: 
    a) giudicanti di primo grado; 
    b) requirenti di primo grado; 
    c) giudicanti di secondo grado; 
    d) requirenti di secondo grado; 
    e) semidirettive giudicanti di primo grado; 
    f) semidirettive requirenti di primo grado; 
    g) semidirettive giudicanti di secondo grado; 
    h) semidirettive requirenti di secondo grado; 
    i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado  e  di  primo
grado elevato; 
    l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado; 
    m) giudicanti di legittimita'; 
    n) requirenti di legittimita'; 
    o) direttive giudicanti o requirenti di legittimita'; 
    p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimita'; 
    q) direttive superiori apicali di legittimita'. 
 
          Note all'art. 10:
              - Il  testo della lettera e) del comma 1, dell'art. 1 e
          del  comma 5 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005,
          n. 150, e' il seguente:
                "e) modificare l'organico della Corte di cassazione e
          la  disciplina  relativa  ai magistrati applicati presso la
          medesima.".
              "5.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'art. 1,
          comma 1,  lettera e),  il  Governo  si  attiene ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di
          magistrato  d'appello  previsti in organico presso la Corte
          di  cassazione  nonche'  di  tutti  i  posti  di magistrato
          d'appello  destinato  alla Procura generale presso la Corte
          di  cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti
          di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
                b) prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di
          magistrato  d'appello  previsti in organico presso la Corte
          di cassazione la loro sostituzione con altrettanti posti di
          magistrato di tribunale;
                c) prevedere che della pianta organica della Corte di
          cassazione   facciano   parte  trentasette  magistrati  con
          qualifica  non  inferiore a magistrato di tribunale con non
          meno  di  cinque anni di esercizio delle funzioni di merito
          destinati   a   prestare   servizio  presso  l'ufficio  del
          massimario e del ruolo;
                d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto
          anni  presso  l'ufficio  del  massimario  e del ruolo della
          Corte  di cassazione costituisca, a parita' di graduatoria,
          titolo   preferenziale   nell'attribuzione  delle  funzioni
          giudicanti di legittimita';
                e) prevedere      l'abrogazione     dell'art.     116
          dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto
          30 gennaio  1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni, e
          prevedere  che  all'art.  117  e  alla relativa rubrica del
          citato  ordinamento  giudiziario di cui al regio decreto n.
          12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".".