Art. 16. 
Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi,  munizioni
e materiale bellico (art. 10, direttiva 2004/18;  art.  4  d.lgs.  n.
                              358/1992) 
 
  1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato  che  istituisce  la
Comunita'  europea,  sono  sottratti  all'applicazione  del  presente
codice  i  contratti,  nel  settore  della  difesa,   relativi   alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico,  di
cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunita' europea,  che
siano destinati a fini specificamente militari. 
  2. Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti,  anche  derivanti  da
accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa. 
 
          Note all'art. 16: 
              - L'art. 296 del Trattato che istituisce  la  Comunita'
          europea, cosi' recita; 
              «Art. 296 (ex art.  223).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente trattato non ostano alle norme seguenti: 
                a)  nessuno  Stato  membro  e'   tenuto   a   fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata  contraria  agli  interessi  essenziali   della
          propria sicurezza; 
                b) ogni Stato membro  puo'  adottare  le  misure  che
          ritenga necessarie alla tutela degli  interessi  essenziali
          della  propria  sicurezza  e  che   si   riferiscano   alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico; tali misure non devono alterare le  condizioni  di
          concorrenza  nel  mercato  comune  per  quanto  riguarda  i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari. 
              2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
          della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
          stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si  applicano
          le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).».