Art. 17 
  Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza 
 (artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto 
   del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 
 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; 
art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002) 
 
  1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita'  della
Banca d'Italia, delle forze armate o dei  corpi  di  polizia  per  la
difesa della Nazione o per i compiti  di  istituto,  o  ad  attivita'
degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui  sono
richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita'
a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti  o
quando lo  esiga  la  protezione  degli  interessi  essenziali  della
sicurezza  dello  Stato,  possono  essere  eseguiti  in  deroga  alle
disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle  previsioni  del  presente
articolo. 
  2.  Le  amministrazioni  e   gli   enti   usuari   dichiarano   con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi
"segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e  della
legge 24 ottobre 1977, n.  801  o  di  altre  norme  vigenti,  oppure
"eseguibili con speciali misure di sicurezza". 
  3. I contratti sono eseguiti da operatori  economici  in  possesso,
oltre   che   dei   requisiti   previsti   dal    presente    codice,
dell'abilitazione di sicurezza. 
  4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili  con
speciali misure di  sicurezza  avviene  previo  esperimento  di  gara
informale a cui sono invitati almeno cinque operatori  economici,  se
sussistono  in  tale  numero  soggetti   qualificati   in   relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un
operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza. 
  5.  L'operatore  economico  invitato  puo'  richiedere  di   essere
autorizzato   a   presentare   offerta   quale   mandatario   di   un
raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i  componenti.  La
stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i  successivi  dieci
giorni e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel
termine equivale a diniego di autorizzazione. 
  6.   Gli   incaricati   della   progettazione,   della    direzione
dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni  all'amministrazione,
devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza. 
  7. I contratti di cui al  presente  articolo  posti  in  essere  da
amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente  al  controllo
successivo della Corte dei conti,  la  quale  si  pronuncia  altresi'
sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato  conto  entro  il  30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. 
  8. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione
e sicurezza, previa intesa con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia  entro  quarantacinque
giorni  dalla  richiesta,  e'  adottato  apposito  regolamento,   nel
rispetto delle previsioni del presente articolo,  per  l'acquisizione
di beni, servizi, lavori e opere  in  economia  ovvero  a  trattativa
privata, da parte degli organismi di cui agli  articoli  3,  4  e  6,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il regio decreto  11  luglio  1941,  n.  1161,  reca:
          "Norme relative al segreto militare". 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4,  e  6  della
          legge 24 ottobre 1977,  n,  801,  recante:  "Istituzione  e
          ordinamento dei servizi per le informazioni e la  sicurezza
          e disciplina del segreto di Stato": 
              "Art. 3. - E' istituito, alla  diretta  dipendenza  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   il   Comitato
          esecutivo per i servizi  di  informazione  e  di  sicurezza
          (CESIS). 
              E' compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, ai fini del  concreto  espletamento
          delle funzioni a lui  attribuite  dall'art.  1,  tutti  gli
          elementi necessari per il coordinamento dell'attivita'  dei
          Servizi previsti dai successivi articoli 4 e  6;  l'analisi
          degli   elementi   comunicati   dai    suddetti    Servizi;
          l'elaborazione  delle  relative  situazioni.  E'   altresi'
          compito del Comitato il coordinamento dei  rapporti  con  i
          servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati. 
              Il Comitato e' presieduto dal Presidente del  Consiglio
          dei Ministri o, per sua delega, da  un  Sottosegretario  di
          Stato. 
              La segreteria generale del Comitato e' affidata  ad  un
          funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
          qualifica di dirigente generale, la  cui  nomina  e  revoca
          spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentito
          il Comitato interministeriale di cui all'art. 2. 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri  determina  la
          composizione del Comitato, di cui dovranno essere  chiamati
          a far parte i direttori dei Servizi di  cui  ai  successivi
          articoli 4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici  strettamente
          necessari per lo svolgimento della sua attivita'.". 
              "Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
          e la sicurezza militare (SISMI). Esso  assolve  a  tutti  i
          compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul  piano
          militare dell'indipendenza e della integrita'  dello  Stato
          da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il  SISMI  svolge
          inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio. 
              Il Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il  Servizio
          dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura  l'attivita'
          sulla  base  delle  direttive  e  delle  disposizioni   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1. 
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono  nominati
          dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2. 
              Il SISMI e' tenuto a  comunicare  al  Ministro  per  la
          difesa  e  al  Comitato  di  cui  all'art.   3   tutte   le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'.". 
              "Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
          e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti  i
          compiti informativi e di  sicurezza  per  la  difesa  dello
          Stato  democratico  e   delle   istituzioni   poste   dalla
          Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti  e
          contro ogni forma di eversione. 
              Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio
          dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura  l'attivita'
          sulla  base  delle  direttive  e  delle  disposizioni   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1. 
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono  nominati
          dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2. 
              Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro  per
          l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".