Art. 18. 
        Contratti aggiudicati in base a norme internazionali 
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva  2004/17;  art.
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs.  n.
                              158/1995) 
 
  1.  Il  presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici
disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base: 
    a) ad un accordo  internazionale,  concluso  in  conformita'  del
trattato, tra l'Italia  e  uno  o  piu'  Paesi  terzi  e  riguardante
forniture o lavori destinati alla realizzazione o  allo  sfruttamento
congiunti di un'opera da parte degli Stati  firmatari  o  concernente
servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di
un  progetto  da  parte  degli  Stati  firmatari;  ogni  accordo   e'
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione,
che puo' consultare il comitato consultivo per gli  appalti  pubblici
di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di
cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17; 
    b) ad  un  accordo  internazionale  concluso  in  relazione  alla
presenza di truppe  di  stanza  e  concernente  imprese  dello  Stato
italiano o di un Paese terzo; 
    c)    alla    particolare    procedura    di    un'organizzazione
internazionale. 
 
          Nota all'art. 18: 
              - Per le direttive 2004/18/CE  e  2004/17/CE,  si  veda
          nelle note alle premesse.