Art. 19. 
                    Contratti di servizi esclusi 
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva  2004/17;
      art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995). 
 
  1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici: 
    a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che  siano
le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;  tuttavia,  i
contratti   di    servizi    finanziari    conclusi    anteriormente,
contestualmente o successivamente  al  contratto  di  acquisto  o  di
locazione rientrano, a prescindere dalla loro  forma,  nel  campo  di
applicazione del presente codice; 
    b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo,  la  produzione  o
coproduzione di programmi destinati alla  trasmissione  da  parte  di
emittenti  radiotelevisive  e  appalti  concernenti   il   tempo   di
trasmissione; 
    c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; 
    d)  concernenti  servizi   finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli  o  di  altri
strumenti   finanziari,   in    particolare    le    operazioni    di
approvvigionamento in denaro o capitale  delle  stazioni  appaltanti,
nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia; 
    e) concernenti contratti di lavoro; 
    f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli  i
cui risultati appartengono esclusivamente alla  stazione  appaltante,
perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a  condizione  che
la prestazione  del  servizio  sia  interamente  retribuita  da  tale
amministrazione. 
  2. Il presente codice non  si  applica  agli  appalti  pubblici  di
servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore  ad  un'altra  amministrazione  aggiudicatrice   o   ad
un'associazione o consorzio  di  amministrazioni  aggiudicatrici,  in
base ad un diritto esclusivo di cui esse  beneficiano  in  virtu'  di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  pubblicate,
purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.