Art. 22. 
        Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni 
                 (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18) 
 
  1.  Il  presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici
principalmente  finalizzati   a   permettere   alle   amministrazioni
aggiudicatrici  la  messa  a  disposizione  o  la  gestione  di  reti
pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno  o
piu' servizi di telecomunicazioni.