Art. 22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18) 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di telecomunicazioni.