Art. 24. 
   Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi 
  (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, 
lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 
                              158/1995) 
 
  1. Il presente codice non si applica  agli  appalti  aggiudicati  a
scopo di rivendita  o  di  locazione  a  terzi,  quando  la  stazione
appaltante non gode di alcun diritto  speciale  o  esclusivo  per  la
vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti  e  quando  altri
enti possono liberamente venderlo o darlo in  locazione  alle  stesse
condizioni. 
  2. Le stazioni  appaltanti  comunicano  alla  Commissione,  su  sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma  1,  entro  il  termine  stabilito  dalla
Commissione medesima.  Nelle  comunicazioni  possono  indicare  quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.