Art. 25. 
Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e  per  la  fornitura  di
   energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. 
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8,  co.
                 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Il presente codice non si applica: 
    a) agli appalti  per  l'acquisto  di  acqua,  se  aggiudicati  da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le
attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua); 
    b) agli appalti per la fornitura di  energia  o  di  combustibili
destinati   alla   produzione   di   energia,   se   aggiudicati   da
amministrazioni aggiudicatrici o enti  aggiudicatori  che  esercitano
un'attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo  208  (gas,  energia
termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione
di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).