Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto si applica ai medicinali veterinari, incluse
le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi
in  commercio  e  preparati industrialmente o nella cui fabbricazione
interviene un processo industriale. Le norme del presente decreto, ad
eccezione   di   quanto   previsto   dall'articolo  20,  comma  4,  e
dall'articolo   45,  si  applicano  anche  ai  medicinali  veterinari
omeopatici.
  2. In  caso  di  dubbio,  se un prodotto, tenuto conto dell'insieme
delle  sue  caratteristiche,  puo' rientrare contemporaneamente nella
definizione  di  medicinale  veterinario  e  nella  definizione di un
prodotto   disciplinato   da   altre   normative,   si  applicano  le
disposizioni del presente decreto.
  3. Il  presente decreto si applica anche alle sostanze attive usate
come  materie  prime,  secondo quanto disciplinato dagli articoli 52,
53,  69  e 100. Per talune sostanze che entrano nella composizione di
medicinali  veterinari aventi proprieta' anabolizzanti, antinfettive,
antiparassitarie,  antinfiammatorie, ormonali o psicotrope si applica
anche quanto stabilito dall'articolo 69.