Art. 3.
                Fattispecie escluse dalla disciplina
  1. Il presente decreto non si applica:
    a) agli   alimenti   medicamentosi   disciplinati   dal   decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90 e successive modificazioni;
    b) ai  medicinali  veterinari  ad  azione immunologica inattivati
aventi  caratteristiche  di vaccini stabulogeni ed autovaccini di cui
al decreto del Ministro della sanita' 17 marzo 1994, n. 287;
    c) ai medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi;
    d) agli  additivi  disciplinati  ai sensi del regolamento (CE) n.
1831/2003;
    e) fatto  salvo l'articolo 116, ai medicinali per uso veterinario
destinati alle prove di ricerca e sviluppo;
    f) ai  gas anestetici ai quali si applica la disciplina di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
  2.  Fatte  salve  le  disposizioni  relative  alla detenzione, alla
prescrizione,  alla fornitura ed alla somministrazione dei medicinali
veterinari, il presente decreto non si applica:
    a) ai   medicinali   preparati   in   farmacia  in  base  ad  una
prescrizione  veterinaria destinata ad un determinato animale o ad un
ristretto   numero   di   animali,   comunemente  noti  come  formula
magistrale;
    b) ai  medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni
della   farmacopea   e   destinati  ad  essere  forniti  direttamente
all'utente finale, comunemente noti come formula officinale.
 
          Note all'art. 3:
              - Il  decreto  legislativo  3  marzo 1993, n. 90, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  90/167/CEE con la quale sono
          stabilite  le  condizioni  di  preparazione, immissione sul
          mercato   ed   utilizzazione  dei  mangimi  medicati  nella
          Comunita».
              - Il  decreto del Ministro della sanita' 17 marzo 1994,
          n.  287, reca: «Regolamento recante norme sulla produzione,
          l'impiego   ed   il  controllo  dei  medicinali  veterinari
          immunologici  inattivati, aventi caratteristiche di vaccini
          stabulogeni ed autovaccini».
              - Il  regolamento  (CE) n. 181/2003 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 268 del 18 ottobre 2003.
              - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 538,
          reca:  «Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la
          distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano».