Art. 4. 
                  Talune deroghe alle norme di AIC 
  1.  L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  medicinali
veterinari, di seguito denominata AIC,  destinati  esclusivamente  ad
essere utilizzati per i pesci d'acquario, gli uccelli da gabbia e  da
voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario,  i  piccoli
roditori, i furetti e i conigli da compagnia  sempre  che  non  siano
destinati  all'alimentazione  umana,  purche'  detti  medicinali  non
contengano  sostanze  la  cui  utilizzazione   esiga   un   controllo
veterinario e siano presi tutti i provvedimenti possibili per evitare
l'uso non autorizzato di tali  medicinali  per  altri  animali,  puo'
essere rilasciata ammettendo talune deroghe agli articoli 6, 7 e 8.