Art. 5.
                   Ambito di applicazione e durata

  1.  Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
dei  carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
  2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
l° gennaio  2005,  quelle  relative al biennio economico 2004-2005 di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 novembre   2004,  n.  301,  e'  citato  nelle  note  alle
          premesse.