Art. 5. Ambito di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal l° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
Nota all'art. 5: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' citato nelle note alle premesse.