Art. 6.
Riconoscimento delle infermita' per particolari condizioni ambientali
                            od operative
  1.  L'accertamento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio, per
particolari  condizioni  ambientali  od  operative di missione, delle
infermita'  permanentemente  invalidanti  o  alle  quali  consegue il
decesso,  nei  casi  previsti  dall'articolo 1, comma 564 della legge
23 dicembre  2005,  n. 266, e' effettuato secondo le procedure di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
prescindendo da eventuali termini di decadenza.
  2.  Le  Commissioni  mediche  ospedaliere  di cui all'articolo 165,
comma primo,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973,  n.  1092,  nella  composizione  e  con  le  modalita' previste
dall'articolo 6   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
29 ottobre  2001,  n.  461,  esprimono  il  giudizio  sanitario sulla
percentualizzazione dell'invalidita', di cui all'articolo 5.
  3. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio per
particolari  condizioni  ambientali  od  operative  di missione, solo
quando  le  straordinarie  circostanze  e  i fatti di servizio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la
concausa efficiente e determinante.
  4.  Il  Comitato  di  verifica  per  le  cause  di  servizio di cui
all'articolo 10   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
29 ottobre  2001,  n.  461,  di seguito denominato: «Comitato», entro
trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilita'
delle  infermita'  dipendenti  da  causa di servizio alle particolari
condizioni  ambientali  od  operative  di missione e si pronuncia con
parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
  5. Il parere di cui al comma 4 e' motivato specificamente in ordine
alla  ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed e' firmato dal
presidente e dal segretario del Comitato.
  6.  Nell'esame  delle  pratiche  in cui le infermita' non risultino
ancora  riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere
di  cui  all'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il
parere motivato di cui al comma 4.
  7.  Per  l'esame  delle  pratiche  finalizzate alla concessione dei
benefici  di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato di
volta  in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti
tra  esperti  della  materia,  dell'arma,  corpo o amministrazione di
appartenenza.
  8.  Sulle  domande  per  le  quali  vengono  accertati  i requisiti
previsti   dal  comma  564  della  citata  legge  n.  266  del  2005,
l'amministrazione   adotta,  nei  termini  e  secondo  le  competenze
previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre  2001,  n.  461,  il provvedimento di riconoscimento della
dipendenza   da   causa   di  servizio,  per  particolari  condizioni
ambientali od operative di missione, delle infermita' permanentemente
invalidanti,  percentualizzandole  ai fini della corresponsione delle
pertinenti provvidenze.
 
          Note all'art. 6:
              - Per l'art. 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005,
          n.  266  e  per  il decreto del Presidente della Repubblica
          29 ottobre 2001, n. 461, vedi nota alle premesse.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 165, primo comma, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
          n. 1092:
              «Art.  165  (Commissioni  mediche  ospedaliere).  -  Il
          giudizio   sanitario   sulle  cause  e  sull'entita'  delle
          menomazioni  dell'integrita'  fisica  del dipendente ovvero
          sulle  cause  della sua morte e' espresso dalle commissioni
          mediche ospedaliere istituite:
                a) presso   gli   ospedali   militari   principali  o
          secondari dei comandi militari territoriali di regione;
                b) presso   gli  ospedali  militari  marittimi  e  le
          infermerie autonome militari marittime;
                c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
          militare.
              - Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 6 e quello
          degli articoli 10, 11 e 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
              «Art.    6.    (Commissione).    -   1.   La   diagnosi
          dell'infermita'  o lesione, comprensiva possibilmente anche
          dell'esplicitazione  eziopatogenetica,  nonche' del momento
          della  conoscibilita'  della patologia, e delle conseguenze
          sull'integrita'    fisica,   psichica   o   sensoriale,   e
          sull'idoneita' al servizio, e' effettuata dalla Commissione
          territorialmente  competente  in  relazione  all'ufficio di
          ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente
          e'  pensionato  o  deceduto, alla residenza rispettivamente
          del  pensionato  o  dell'avente  diritto.  Per  coloro  che
          risiedono  all'estero  la  visita e' effettuata, per delega
          della  Commissione,  da  un collegio di due medici nominati
          dalla   locale   autorita'   consolare  ovvero  dal  medico
          fiduciario dell'autorita' stessa.
              2.  La Commissione e' composta di tre ufficiali medici,
          di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
          legale   e  delle  assicurazioni.  Assume  le  funzioni  di
          presidente  il  direttore  dell'Ente  sanitario  militare o
          l'ufficiale  superiore  medico  da  lui delegato o, in loro
          assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado
          o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
              3.   La   Commissione,   quando  deve  pronunciarsi  su
          infermita'  o  lesioni  di  militari  appartenenti  a forze
          armate  diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche
          ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici,
          di  cui  uno con funzioni di presidente identificato con le
          modalita'  indicate  al comma 2, e di un ufficiale medico o
          funzionario    medico   della   forza   armata,   corpo   o
          amministrazione di appartenenza.
              4.   La   Commissione,   per   esigenze   legate   alla
          complessita'  dell'accertamento  sanitario, puo' richiedere
          la  partecipazione  alla visita, con voto consultivo, di un
          medico specialista.
              5.  L'interessato  puo'  essere  assistito  durante  la
          visita,  senza oneri per l'amministrazione, da un medico di
          fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
              6.  La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione
          degli  atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il
          tramite  di almeno un componente e redige processo verbale,
          firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le
          generalita'  del  dipendente,  la  qualifica e la firma dei
          componenti  della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
          accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
          determinazione    della    data    di    conoscibilita'   o
          stabilizzazione   dell'infermita'   da   cui   derivi   una
          menomazione  ascrivibile  a  categoria di compenso, nonche'
          l'indicazione   della  categoria  stessa,  il  giudizio  di
          idoneita'  al  servizio  od  altre  forme di inabilita', le
          eventuali  dichiarazioni  a  verbale  del  medico designato
          dall'interessato,  i  motivi  di  dissenso  del  componente
          eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
          specialista.
              7.   Il   verbale   e'   trasmesso  all'Amministrazione
          competente  entro  quindici giorni dalla conclusiva visita.
          In  caso  di  accertamento conseguente alla trasmissione di
          certificazione  medica  ai  sensi  dell'art. 8, comma 1, il
          verbale   e'   inviato   direttamente   al  Comitato  dalla
          commissione,    che    provvede    a   dare   comunicazione
          all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8.
              8.  In caso di accertamento diagnostico di infezione da
          HIV  o  di AIDS, il presidente della Commissione interpella
          l'interessato    per    il   consenso,   da   sottoscrivere
          specificamente  a  verbale,  circa l'ulteriore prosecuzione
          del  procedimento;  il  presidente impartisce le necessarie
          disposizioni,  anche  organizzative,  in  aggiunta a quanto
          previsto  dall'art.  3  del  decreto  legislativo 11 maggio
          1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione
          dei   contenuti  del  verbale,  in  modo  da  limitarne  la
          conoscibilita'.
              9.  La data di effettuazione della visita e' comunicata
          al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
          caso  di  mancata  partecipazione, per giustificato motivo,
          del   medico  designato  dal  dipendente  alla  visita,  e'
          convocata  una  nuova  visita  da  effettuarsi entro trenta
          giorni dalla prima.
              10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla
          visita,  la Commissione convoca il dipendente per una nuova
          visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
              11.  In  caso  di ingiustificata assenza del dipendente
          alla  visita,  la  Commissione  redige  processo  verbale e
          restituisce  gli  atti  all'Amministrazione  nel termine di
          quindici giorni.
              12.   Il  presidente  della  Commissione,  in  caso  di
          comprovato  e permanente impedimento fisico del dipendente,
          puo'  disporre  l'esecuzione  della  visita  domiciliare da
          parte di un componente della Commissione stessa.
              13.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
          difesa,  dell'interno  e  della  salute, da adottarsi entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          regolamento,  sono  definiti  i  criteri  organizzativi per
          l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
          sanitario  di  cui all'art. 9 ed e' approvato il modello di
          verbale  utilizzabile,  anche  per  le  trasmissioni in via
          telematica,   con  le  specificazioni  sulle  tipologie  di
          accertamenti   sanitari   eseguiti  e  sulle  modalita'  di
          svolgimento dei lavori.».
              «Art.   10  (Comitato  di  verifica  per  le  cause  di
          servizio).  -  1.  Il Comitato per le pensioni privilegiate
          ordinarie  assume,  a  decorrere  dalla  data di entrata in
          vigore   del  presente  regolamento,  la  denominazione  di
          Comitato di verifica per le cause di servizio.
              2.  Il  Comitato  e' formato da un numero di componenti
          non  superiore  a  venticinque  e non inferiore a quindici,
          scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse
          magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico
          dei  dirigenti  dello  Stato,  nonche' tra ufficiali medici
          superiori  e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e
          tra  funzionari  medici  delle amministrazioni dello Stato.
          Per   l'esame   delle   domande   relative   a  militari  o
          appartenenti  a  corpi  di  polizia,  anche  ad ordinamento
          civile,  il  Comitato  e' di volta in volta integrato da un
          numero   di  ufficiali  o  funzionari  dell'arma,  corpo  o
          amministrazione di appartenenza non superiore a due.
              3.  I  componenti,  nominati  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  per un periodo di quattro
          anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere
          collocati  in  posizione di comando o fuori ruolo presso il
          Comitato,  previa  autorizzazione  del  relativo  organo di
          autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3,
          del  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001, n. 317, senza
          aggravi  di  oneri  e  restando  a carico dell'organismo di
          provenienza  la  spesa  relativa  al  trattamento economico
          complessivo.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  e'  nominato,  tra  i  componenti magistrati della
          Corte dei conti, il presidente del comitato.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze   possono  essere  affidate  le  funzioni  di  vice
          presidente  a  componenti  del  Comitato  provenienti dalle
          diverse magistrature.
              6.  Il  Comitato,  quando  il  presidente  non  ravvisa
          l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu'
          sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che
          le  presiedono,  e  da quattro membri, dei quali almeno due
          scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
              7.  Il  presidente  del  Comitato segnala al Ministro i
          casi  di  inosservanza dei termini procedurali previsti dai
          commi 2  e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con
          proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
          responsabili di inadempienze o ritardi.
              8.  Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze e si avvale di una segreteria, costituita
          da   un   contingente  di  personale,  non  superiore  alle
          cinquanta    unita',    appartenente    all'Amministrazione
          dell'economia e delle finanze.
              9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze    sono    stabiliti   criteri   e   modalita'   di
          organizzazione  interna della segreteria del Comitato e dei
          relativi   compiti   di   supporto,   anche   in  relazione
          all'individuazione  di  uffici  di livello dirigenziale non
          superiori  a  tre, nell'ambito della dotazione di personale
          dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e
          sono  definiti modalita' e termini per la conclusione delle
          procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
          predetta  segreteria  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
              10.  Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi
          del  presente  regolamento, continua ad operare il Comitato
          di  cui  all'art.  166  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  29 dicembre  1973,  n. 1092, nella composizione
          prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
          entrata in vigore del presente regolamento.
              11.  Le domande pendenti alla data di entrata in vigore
          del  presente  regolamento sono trattate dal Comitato entro
          un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire
          la   sollecita   definizione   delle  domande  predette  il
          presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi
          e  dispone  la  ripartizione  dei  carichi di lavoro tra le
          sezioni  costituite  a  norma  del  comma 6, fermo restando
          quanto previsto dal comma 10.
              12.   Per   l'accelerato   smaltimento  delle  pratiche
          arretrate,   possono  essere  costituiti  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in aggiunta al
          Comitato  di verifica, speciali Comitati stralcio, composti
          di  non  oltre  cinque  componenti, scelti tra appartenenti
          alle  categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui
          al  comma 3  e  con  i  criteri  di  composizione di cui al
          comma 6,  per  la trattazione, entro dodici mesi dalla data
          di  entrata  in vigore del presente regolamento, di domande
          ancora   pendenti   presso  il  Comitato  per  le  pensioni
          privilegiate  ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate
          secondo  criteri  di  ripartizione  definiti  negli  stessi
          decreti  di  costituzione,  su  proposta del Presidente del
          Comitato  di  verifica  in  relazione  alla specificita' di
          materia  o  analogia  di  cause di servizio o infermita'. A
          supporto dell'attivita' dei Comitati speciali e' utilizzato
          l'ufficio  di  cui  al  comma 8,  il cui contingente, a tal
          fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri.
              13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per
          l'attivazione dell'art. 4.».
              «Art.  11  (Pareri  del  Comitato).  -  1.  Il Comitato
          accerta  la  riconducibilita' ad attivita' lavorativa delle
          cause  produttive  di  infermita' o lesione, in relazione a
          fatti  di  servizio  ed  al  rapporto causale tra i fatti e
          l'infermita' o lesione.
              2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il
          Comitato,  nel  giorno  fissato  dal presidente, sentito il
          relatore,  si  pronuncia sulla dipendenza dell'infermita' o
          lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro
          quindici giorni all'amministrazione.
              3. Il parere e' motivato ed e' firmato dal presidente e
          dal segretario.
              4.  Entro  venti  giorni dal ricevimento degli atti, il
          Comitato   puo'   richiedere  supplementi  di  accertamenti
          sanitari  alla Commissione medica prevista dall'art. 6 o ad
          una  delle Commissioni di cui all'art. 9, scelta in modo da
          assicurare  la  diversita' dell'organismo rispetto a quello
          che  ha  reso  la  prima  diagnosi;  la  visita  medica  e'
          effettuata  nel  rispetto  dei termini e delle procedure di
          cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita' di
          ulteriore  corso  del  procedimento  ai  sensi dell'art. 6,
          commi 8  e  11, il verbale della visita medica e' trasmesso
          direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato
          si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla
          ricezione del verbale.».
              «Art. 14 (Termini e competenza). - 1. L'Amministrazione
          si  pronuncia  sul  solo  riconoscimento  di  infermita'  o
          lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere
          del  Comitato,  anche  nel  caso  di  intempestivita' della
          domanda  di  equo  indennizzo  ai  sensi dell'art. 2, entro
          venti  giorni  dalla  data  di ricezione del parere stesso.
          Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate
          ragioni,  non  ritenga  di  conformarsi  a  tale parere, ha
          l'obbligo  di  richiedere ulteriore parere al Comitato, che
          rende  il  parere entro trenta giorni dalla ricezione della
          richiesta;  l'Amministrazione  adotta  il provvedimento nei
          successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere
          del Comitato.
              2. Il provvedimento finale e' adottato nel rispetto dei
          termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed
          e'  notificato  o comunicato, anche per via amministrativa,
          all'interessato nei successivi quindici giorni.
              3.  In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo
          prima   della  espressione  del  parere  del  Comitato,  e'
          adottato   un  unico  provvedimento  di  riconoscimento  di
          dipendenza  da  causa  di  servizio  e  concessione di equo
          indennizzo;   per   i   procedimenti   non  concorrenti  di
          concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed
          i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.
              4.  Entro  cinque  anni dalla data di comunicazione del
          provvedimento  di cui al comma 3, il dipendente, in caso di
          aggravamento  della  menomazione  della  integrita' fisica,
          psichica o sensoriale per la quale e' stato concesso l'equo
          indennizzo,    puo'    per    una   sola   volta   chiedere
          all'Amministrazione  la revisione dell'equo indennizzo gia'
          concesso,   secondo  le  procedure  indicate  dal  presente
          regolamento.
              5.   La   competenza   in   ordine   all'adozione   dei
          provvedimenti   finali  dell'Amministrazione  previsti  dal
          presente  regolamento  e'  del responsabile dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale  competente  in ordine allo
          stato  giuridico  del  dipendente,  salvo  delega  ad altro
          dirigente  dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa
          amministrazione.».