Art. 3
                   Recupero della base imponibile

  1.  All'articolo  36  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo  il  comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni
   del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti
   mediante  contratti  di locazione finanziaria con riferimento alla
   quota capitale del canone.";
b) il  comma  8  e'  sostituito dal seguente: "8. Le disposizioni dei
   commi  precedenti  si applicano a decorrere dal periodo di imposta
   in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche
   per  le  quote  di  ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati
   costruiti,  acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta
   precedenti.".
  2.  All'articolo  2,  comma  3, del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  le  parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti
hanno  diritto  al  credito  d'imposta sui dividendi soltanto se tale
diritto  sarebbe  spettato,  anche  su opzione, al mutuante ovvero al
cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al
cessionario  a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89,
comma  2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se
tale  regime  sarebbe  stato  applicabile  al mutuante o al cedente a
pronti".
  3.  La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le  parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per
cento".
  5. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  e'  sostituito dal seguente: "13. Le disposizioni della lettera
a)  del  comma  12  si  applicano  alle perdite relative ai primi tre
periodi  d'imposta  formatesi  a  decorrere  dal periodo d'imposta in
corso  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Per le
perdite  relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi
anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.".
  6. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni di cui ai commi
9  e  10  hanno  effetto  con  riferimento  ai redditi delle societa'
partecipate    relativi   a   periodi   di   imposta   che   iniziano
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per  i  redditi  delle  societa'  partecipate  relativi  a periodi di
imposta  precedenti  alla  predetta  data  resta ferma l'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  37-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
  7.  Per  l'anno  2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22  dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del
3 luglio 2006.
  8.  Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo
188 e' inserito il seguente:
  "188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei
registri  anagrafici  del  comune  di  Campione  d'Italia prodotti in
franchi  svizzeri  nel  territorio dello stesso comune per un importo
complessivo  non  superiore  a 200.000 franchi sono computati in euro
sulla  base  del  cambio  di  cui  all'articolo  9,  comma 2, ridotto
forfetariamente del 20 per cento.
  2.  I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito
d'imposta in euro.
  3.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano iscritte nei
registri  anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone
fisiche  aventi  domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia'
residenti   nel   comune   di   Campione   d'Italia,   sono  iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.".
  9. Per l'anno 2006, l'articolo 188 del citato testo unico di cui al
comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
  10.  Il  comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' abrogato.
  11.  Per  l'anno  2007,  il  tasso  convenzionale  di cambio di cui
all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al comma 8 e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
  12.  Il  comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dal seguente:
"25.  All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi: "La
disposizione  di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma  2  si rende
applicabile   esclusivamente   quando   ricorrano  congiuntamente  le
seguenti condizioni:
a) che  l'opzione  sia  esercitabile  non prima che siano scaduti tre
   anni dalla sua attribuzione;
b) che,  al  momento  in  cui  l'opzione e' esercitabile, la societa'
   risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che  il  beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
   all'esercizio  dell'opzione  un investimento nei titoli oggetto di
   opzione  non  inferiore alla differenza tra il valore delle azioni
   al   momento   dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto  dal
   dipendente.  Qualora  detti  titoli  oggetto di investimento siano
   ceduti  o  dati  in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni
   dalla  loro  assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare
   il  reddito  di  lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e'
   assoggettato  a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la
   cessione ovvero la costituzione in garanzia.".