Art. 5
                 Disposizioni in materia di catasto

  1.  Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,
E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o
porzioni  di  immobili  destinati ad uso commerciale, industriale, ad
ufficio  privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino
autonomia funzionale e reddituale.
  2. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel
comma  1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della
rendita  devono  essere  dichiarate  in catasto da parte dei soggetti
intestatari,  entro  nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto.  In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali
dell'Agenzia   del   territorio   provvedono,   con  oneri  a  carico
dell'interessato,  agli  adempimenti  previsti  dal  regolamento  del
Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701; in tale caso si
applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto  1939,  n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni
degli  articoli  20  e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del
1939,  nella  misura  aggiornata  dal comma 338 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel
rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui
al   decreto   legislativo   7   marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale,  sono  stabilite  le  modalita'  tecniche  e operative per
l'applicazione  delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' gli
oneri di cui al comma 2.
  4.  Le  rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei
commi  da  1,  2  e  3  producono  effetto fiscale a decorrere dal 1°
gennaio 2007.
  5.  Decorso  inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma
2, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.
  6.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, il
moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da
applicare  alle  rendite  catastali  dei  fabbricati classificati nel
gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
  7.  I  trasferimenti  erariali in favore dei comuni sono ridotti in
misura  pari  al  maggior  gettito derivante in relazione all'imposta
comunale  sugli  immobili  dalle  disposizioni del presente articolo,
secondo  criteri  e  modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.