Art. 3.
                       Bilancio di previsione

  1.  Entro  il  31  dicembre  di ciascun anno il Collegio approva il
bilancio   di  previsione  per  l'anno  successivo,  predisposto  dal
direttore generale.
  2.   Al   bilancio   di  previsione  sono  allegati  due  documenti
concernenti   l'uno   i   programmi  e  gli  obiettivi  operativi  da
raggiungere  e  i  criteri  di  massima  da seguire nella gestione, e
l'altro le risorse destinate alle missioni del Centro.
  3.  La  formulazione degli obiettivi e' supportata dai dati forniti
dal  sistema  di  contabilita'  analitica dei costi, che ricollega le
tipologie delle risorse utilizzate nel precedente periodo di gestione
ai  risultati  conseguiti  in relazione alle missioni istituzionali e
agli obiettivi operativi assegnati.
  4.  Il  bilancio  di  previsione costituisce limite agli impegni di
spesa  nell'ambito delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2,
comma 3.
  5.  Le  variazioni  di  bilancio  sono  deliberate dal Collegio, su
proposta  del  direttore  generale,  previo  parere  del Collegio dei
revisori dei conti cui la documentazione va trasmessa, salvo urgenza,
quindici  giorni  prima  della  riunione  del Collegio fissata per la
deliberazione.
  6. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione,
comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato.
Per le variazioni di bilancio si applica la stessa procedura.