Art. 3. Bilancio di previsione 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Collegio approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposto dal direttore generale. 2. Al bilancio di previsione sono allegati due documenti concernenti l'uno i programmi e gli obiettivi operativi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nella gestione, e l'altro le risorse destinate alle missioni del Centro. 3. La formulazione degli obiettivi e' supportata dai dati forniti dal sistema di contabilita' analitica dei costi, che ricollega le tipologie delle risorse utilizzate nel precedente periodo di gestione ai risultati conseguiti in relazione alle missioni istituzionali e agli obiettivi operativi assegnati. 4. Il bilancio di previsione costituisce limite agli impegni di spesa nell'ambito delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 3. 5. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal Collegio, su proposta del direttore generale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti cui la documentazione va trasmessa, salvo urgenza, quindici giorni prima della riunione del Collegio fissata per la deliberazione. 6. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le variazioni di bilancio si applica la stessa procedura.