Art. 10.
                  (Ufficio centrale degli archivi)


1.  E' istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma
7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a)  l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento
e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza
e del DIS;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
c)  la  vigilanza  sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei
citati archivi;
d)  la  conservazione,  in  via  esclusiva,  presso  appositi archivi
storici,  della  documentazione  relativa alle attivita' e ai bilanci
dei   servizi   di  informazione  per  la  sicurezza,  nonche'  della
documentazione  concernente  le  condotte di cui all'articolo 17 e le
relative procedure di autorizzazione.
2.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  4,  comma 7, definisce le
modalita'  di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale
degli  archivi,  le  procedure  di  informatizzazione dei documenti e
degli  archivi  cartacei,  nonche' le modalita' di conservazione e di
accesso  e  i  criteri  per  l'invio  di  documentazione all'Archivio
centrale dello Stato.