Art. 10. (Ufficio centrale degli archivi) 1. E' istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate: a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS; b) la gestione dell'archivio centrale del DIS; c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi; d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attivita' e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonche' della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione. 2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonche' le modalita' di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.