Art. 11.
                    (Formazione e addestramento)


1.  E' istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma
7,   la   Scuola   di   formazione   con  il  compito  di  assicurare
l'addestramento,   la   formazione   di   base   e   continuativa   e
l'aggiornamento  del  personale del DIS e dei servizi di informazione
per la sicurezza.
2.  La  Scuola  ha  una  direzione  della  quale fanno parte, oltre a
rappresentanti  dei  Ministeri interessati, esponenti qualificati dei
centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3.  Il  direttore  generale  del  DIS,  i  direttori  dei  servizi di
informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono
annualmente  i  programmi  di  formazione  in relazione alle esigenze
operative  dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti
dello  scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico
internazionale.
4.  Il  regolamento  della  Scuola  definisce  modalita' e periodi di
frequenza   della   Scuola   medesima,  in  relazione  agli  impieghi
nell'ambito  del  Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza della
Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.