Art. 12.
    (Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)


1.  Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni, le Forze armate, le
Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e
di  pubblica  sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche
di  tipo  tecnico-operativo,  al  personale  addetto  ai  servizi  di
informazione  per  la  sicurezza,  per  lo  svolgimento dei compiti a
questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di
procedura  penale,  introdotto dall'articolo 14 della presente legge,
qualora  le  informazioni  richieste  alle Forze di polizia, ai sensi
delle  lettere  c)  ed  e) dell'articolo 4, comma 3, siano relative a
indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui  all'articolo  329 del codice di procedura penale, possono essere
acquisite   solo   previo  nulla  osta  della  autorita'  giudiziaria
competente.  L'autorita'  giudiziaria  puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso
il  Ministero  dell'interno,  fornisce ogni possibile cooperazione al
Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza della Repubblica per lo
svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  il  testo  dell'art. 329 del codice di procedura
          penale, vedasi nella nota all'art. 4.