Art. 13.
        (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni
       e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita)


1.  Il  DIS,  l'AISE  e  l'AISI  possono  corrispondere  con tutte le
pubbliche  amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di
autorizzazione,   concessione  o  convenzione,  servizi  di  pubblica
utilita'  e  chiedere  ad  essi  la  collaborazione,  anche di ordine
logistico,   necessaria   per   l'adempimento   delle  loro  funzioni
istituzionali;   a   tale   fine  possono  in  particolare  stipulare
convenzioni con i predetti soggetti, nonche' con le universita' e con
gli enti di ricerca.
2.  Con  apposito  regolamento,  adottato previa consultazione con le
amministrazioni   e   i   soggetti   interessati,   sono  emanate  le
disposizioni  necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e
dell'AISI  agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e
dei  soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o
convenzione, servizi di pubblica utilita', prevedendo in ogni caso le
modalita'  tecniche  che  consentano  la  verifica, anche successiva,
dell'accesso a dati personali.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
dopo   le  parole:  "ordinamento  costituzionale"  sono  inserite  le
seguenti: "o del crimine organizzato di stampo mafioso".
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del
decreto-legge  27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del
presente articolo.
 
          Nota all'art. 13:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge
          27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il
          contrasto  del  terrorismo internazionale), come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.    4    (Nuove   norme   per   il   potenziamento
          dell'attivita'   infor-mativa).  -  1.  Il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  puo'  delegare  i  direttori  dei
          Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e
          6  della  legge  24 ottobre  1977,  n.  801,  a  richiedere
          l'autorizzazione  per svolgere le attivita' di cui all'art.
          226   delle   norme   di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di cui al
          decreto  legislativo  28 luglio  1989, n. 271, quando siano
          ritenute  indispensabili  per  la  prevenzione di attivita'
          terroristiche     o     di    eversione    dell'ordinamento
          costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso.
              2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' richiesta al
          procuratore   generale  presso  la  corte  di  appello  del
          distretto  in  cui  si  trova  il  soggetto da sottoporre a
          controllo  ovvero,  nel  caso in cui non sia determinabile,
          del   distretto   in   cui   sono  emerse  le  esigenze  di
          prevenzione.   Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi 2,  3, 4 e 5 dell'art. 226
          delle  norme  di attuazione, di coordinamento e transitorie
          del   codice   di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271.