Art. 14.
 (Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale)


1.  Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
"Art.  118-bis.  -  (Richiesta  di copie di atti e di informazioni da
parte  del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente
del  Consiglio dei ministri puo' richiedere all'autorita' giudiziaria
competente,  anche  in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329,
direttamente  o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni  scritte  sul loro contenuto ritenute indispensabili per
lo  svolgimento delle attivita' connesse alle esigenze del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
3.  L'autorita'  giudiziaria  puo' altresi' trasmettere le copie e le
informazioni  di  cui  al  comma  1  anche  di propria iniziativa. Ai
medesimi  fini  l'autorita'  giudiziaria  puo'  autorizzare l'accesso
diretto   di   funzionari   delegati   dal   direttore  generale  del
Dipartimento  delle  informazioni  per la sicurezza al registro delle
notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata".
 
          Note all'art. 14:
              - Per  il  testo  dell'art. 329 del codice di procedura
          penale, vedasi nella nota all'art. 4.