Art. 15.
 (Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale)


1.  Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
"Art.  256-bis.  -  (Acquisizione  di documenti, atti o altre cose da
parte  dell'autorita'  giudiziaria  presso  le  sedi  dei  servizi di
informazione   per   la   sicurezza).   -  1.  Quando  deve  disporre
l'acquisizione  di  documenti,  atti  o altre cose presso le sedi dei
servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,  presso gli uffici del
Dipartimento  delle  informazioni  per la sicurezza o comunque presso
uffici  collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza    della   Repubblica,   l'autorita'   giudiziaria   indica
nell'ordine di esibizione, in modo quanto piu' possibile specifico, i
documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2.  L'autorita'  giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame
dei  documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli
strettamente  indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento
di  tale  attivita',  l'autorita'  giudiziaria  puo'  avvalersi della
collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3.  Quando  ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o
le  cose  esibiti  non  siano  quelli  richiesti  o siano incompleti,
l'autorita'  giudiziaria  informa  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti,
atti   o  cose  o,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  a  confermare
l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4.  Quando  deve  essere  acquisito,  in  originale  o  in  copia, un
documento,  un atto o una cosa, originato da un organismo informativo
estero,  trasmesso  con  vincolo  di  non  divulgazione, l'esame e la
consegna  immediata  sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa e'
trasmesso  immediatamente  al  Presidente  del Consiglio dei ministri
affinche' vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorita'
estera  per  le relative determinazioni in ordine all'apposizione del
segreto di Stato.
5.  Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei
ministri  autorizza  l'acquisizione  del documento, dell'atto o della
cosa  ovvero  oppone  o  conferma  il segreto di Stato entro sessanta
giorni dalla trasmissione.
6.  Se  il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine  di  cui  al  comma  5, l'autorita' giudiziaria acquisisce il
documento, l'atto o la cosa".