Art. 9.
    (Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)


1.  E' istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma
7,  l'Ufficio  centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni
direttive   e   di   coordinamento,  di  consulenza  e  di  controllo
sull'applicazione  delle  norme  di  legge, dei regolamenti e di ogni
altra  disposizione  in ordine alla tutela amministrativa del segreto
di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42.
2. Competono all'UCSe:
a)  gli  adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni
del  Presidente  del Consiglio dei ministri quale Autorita' nazionale
per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b)  lo  studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la
sicurezza  di tutto quanto e' coperto dalle classifiche di segretezza
di  cui  all'articolo  42,  con  riferimento sia ad atti, documenti e
materiali, sia alla produzione industriale;
c)  il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa
acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per
la  sicurezza  e,  ove  necessario,  del  Ministro della difesa e del
Ministro dell'interno;
d)  la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti
i soggetti muniti di NOS.
3.  Il  NOS  ha  la  durata  di  cinque  anni  per  la  classifica di
segretissimo  e  di dieci anni per le altre classifiche di segretezza
indicate  all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute
in  trattati  internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle
classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
4.  Il  rilascio  del  NOS  e'  subordinato  all'effettuazione  di un
preventivo  procedimento  di  accertamento diretto ad escludere dalla
conoscibilita'  di  notizie, documenti, atti o cose classificate ogni
soggetto  che  non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alle
istituzioni  della  Repubblica,  alla  Costituzione e ai suoi valori,
nonche' di rigoroso rispetto del segreto.
5.  Al  fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze
armate,  le  Forze  di  polizia,  le  pubbliche  amministrazioni  e i
soggetti  erogatori  dei servizi di pubblica utilita' collaborano con
l'UCSe  per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei
NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6.  Prima  della  scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe puo'
revocare  il  NOS  se,  sulla  base di segnalazioni e di accertamenti
nuovi,  emergono  motivi  di  inaffidabilita'  a  carico del soggetto
interessato.
7.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  4, comma 7, disciplina il
procedimento  di  accertamento  preventivo  di  cui  al  comma  4 del
presente  articolo,  finalizzato  al  rilascio  del  NOS, nonche' gli
ulteriori  possibili  accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da
salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8.  I  soggetti  interessati devono essere informati della necessita'
dell'accertamento   nei   loro   confronti   e   possono  rifiutarlo,
rinunciando  al  NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso
e' richiesto.
9.  Agli  appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i
quali  la  tutela  del  segreto  sia richiesta da norme di legge o di
regolamento  ovvero  sia  ritenuta  di  volta in volta necessaria, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9,
quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente
del   Consiglio  dei  ministri  l'autorizzazione  alla  segretazione,
indicandone  i  motivi.  Contestualmente  all'autorizzazione,  l'UCSe
trasmette  al  soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e
delle imprese munite di NOS.
11.  Il  dirigente  preposto  all'UCSe  e'  nominato  e  revocato dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta dell'Autorita'
delegata,  ove  istituita,  sentito il direttore generale del DIS. Il
dirigente  presenta  annualmente  al  direttore generale del DIS, che
informa  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, una relazione
sull'attivita'  svolta  e  sui  problemi  affrontati,  nonche'  sulla
rispondenza    dell'organizzazione   e   delle   procedure   adottate
dall'Ufficio  ai  compiti  assegnati  e  sulle misure da adottare per
garantirne  la  correttezza e l'efficienza. La relazione e' portata a
conoscenza del CISR.
 
          Nota all'art. 9:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  12 aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti
          pubblici   relativi   a  lavori,  servizi  e  forniture  in
          attuazione  delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari
          misure  di  sicurezza).  -  1.  Le  opere,  i  servizi e le
          forniture  destinati  ad  attivita'  della  Banca d'Italia,
          delle  forze  armate  o  dei corpi di polizia per la difesa
          della  Nazione  o per i compiti di istituto, o ad attivita'
          degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in
          cui  sono  richieste  misure  speciali  di  sicurezza  o di
          segretezza   in  conformita'  a  disposizioni  legislative,
          regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la
          protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
          Stato,  possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
          relative  alla  pubblicita'  delle procedure di affidamento
          dei  contratti  pubblici, nel rispetto delle previsioni del
          presente articolo.
              2.  Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
          provvedimento  motivato,  le  opere, servizi e forniture da
          considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio
          1941,  n.  1161  e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di
          altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure
          di sicurezza".
              3.  I contratti sono eseguiti da operatori economici in
          possesso,  oltre  che  dei  requisiti previsti dal presente
          codice, dell'abilitazione di sicurezza.
              4.  L'affidamento  dei  contratti  dichiarati segreti o
          eseguibili  con speciali misure di sicurezza avviene previo
          esperimento  di  gara  informale a cui sono invitati almeno
          cinque  operatori  economici,  se sussistono in tale numero
          soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto
          e  sempre  che  la  negoziazione  con  piu' di un operatore
          economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
              5.  L'operatore  economico  invitato puo' richiedere di
          essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di
          un  raggruppamento  temporaneo,  del  quale deve indicare i
          componenti.  La  stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
          entro  i  successivi  dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
          sull'istanza;  la  mancata  risposta nel termine equivale a
          diniego di autorizzazione.
              6.  Gli incaricati della progettazione, della direzione
          dell'esecuzione    e    del   collaudo,   qualora   esterni
          all'amministrazione,     devono    essere    in    possesso
          dell'abilitazione di sicurezza.
              7.  I  contratti  di  cui al presente articolo posti in
          essere   da   amministrazioni   statali   sono   sottoposti
          esclusivamente  al  controllo  successivo  della  Corte dei
          conti,  la  quale  si pronuncia altresi' sulla regolarita',
          sulla   correttezza   e   sull'efficacia   della  gestione.
          Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
          il   30 giugno   di   ciascun  anno  in  una  relazione  al
          Parlamento.
              8. (Abrogato).».