Art. 8. Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori 1. E' istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito denominato: «Fondo», destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non piu' impugnabile, delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. La gestione del Fondo e' attribuita alla Consob. 3. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti all'articolo 1 del presente decreto. Il Fondo e' surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e puo' rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile. 4. La Consob e' legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facolta' di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari. 5. Il Fondo e' finanziato esclusivamente con il versamento della meta' degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al comma 1. 6. La Consob con regolamento: a) definisce i criteri di determinazione dell'indennizzo, fissandone anche la misura massima; dall'indennizzo cosi' determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero l'indennizzo di cui all'articolo 3; b) disciplina le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo; c) emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
Note all'art. 8: - L'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' riportato nelle note alle premesse. - La parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca la disciplina degli intermediari. - Si riporta il testo dell'art. 1, primo, secondo e decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni: «Art. 1. - E' istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha personalita' giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. (Omissis). Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato. (Omissis).».