Art. 8. 
 
       Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori 
 
  1. E' istituito il Fondo di garanzia  per  i  risparmiatori  e  gli
investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28  dicembre
2005,   n.   262,   di   seguito   denominato:   «Fondo»,   destinato
all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del  Fondo  medesimo,
dei  danni  patrimoniali  causati  dalla  violazione,  accertata  con
sentenza  passata  in  giudicato,  o  con  lodo  arbitrale  non  piu'
impugnabile, delle norme che disciplinano le attivita'  di  cui  alla
parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  2. La gestione del Fondo e' attribuita alla Consob. 
  3.  Possono  accedere  al  Fondo  gli  investitori  come   definiti
all'articolo 1 del  presente  decreto.  Il  Fondo  e'  surrogato  nei
diritti  del  soggetto   danneggiato,   limitatamente   all'ammontare
dell'indennizzo erogato, e puo' rivalersi nei confronti della banca o
dell'intermediario responsabile. 
  4. La Consob e' legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza
del Fondo, per la tutela dei diritti  e  l'esercizio  dell'azione  di
rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facolta'
di farsi rappresentare in giudizio a norma  dell'articolo  1,  decimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge
7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari. 
  5. Il Fondo e' finanziato esclusivamente con  il  versamento  della
meta' degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
per la violazione delle norme di cui al comma 1. 
  6. La Consob con regolamento: 
    a)  definisce  i  criteri  di   determinazione   dell'indennizzo,
fissandone anche la misura massima; dall'indennizzo cosi' determinato
sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal
soggetto danneggiato  a  titolo  di  risarcimento  del  danno  ovvero
l'indennizzo di cui all'articolo 3; 
    b) disciplina le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo; 
    c) emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 8:
              - L'art.  27  della  legge 28 dicembre 2005, n. 262, e'
          riportato nelle note alle premesse.
              - La parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, reca la disciplina degli intermediari.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, primo, secondo e
          decimo  comma,  del  decreto-legge  8 aprile  1974,  n. 95,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
          n. 216, e successive modificazioni:
              «Art. 1. - E' istituita con sede in Roma la Commissione
          nazionale  per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
          Milano la sede secondaria operativa.
              La  Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
          personalita'   giuridica   di   diritto  pubblico  e  piena
          autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
              (Omissis).
              Per  la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
          passivi  avanti  l'autorita'  giudiziaria, le giurisdizioni
          amministrative  e  speciali  ed  i  collegi  arbitrali,  la
          Commissione  puo'  avvalersi  anche  dell'Avvocatura  dello
          Stato.
              (Omissis).».