Art. 9. 
 
                            Norme finali 
 
  1. La Consob emana i  regolamenti  previsti  dal  presente  decreto
entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
medesimo. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  Consob  provvede  alla
copertura  delle  spese  di  amministrazione   delle   procedure   di
conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con  le  risorse  di  cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  e
successive modificazioni, oltre che con gli importi  posti  a  carico
degli utenti delle procedure medesime. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2007 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                             Padoa Schioppa, Ministro 
                                  dell'economia e delle finanze 
                                     Bersani, Ministro dello sviluppo 
                                  economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
 
          Nota all'art. 9
              - Si riporta l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, e successive modificazioni
              «Art.  40 (Sistema  di  finanziamento CONSOB). - 1. Nel
          quadro   dell'attivazione   di  un  processo  di  revisione
          dell'assetto  istituzionale della Commissione nazionale per
          le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  ai  fini del proprio
          autofinanziamento  la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
          entro  il  31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
          il   fabbisogno  finanziario  per  l'esercizio  successivo,
          nonche'  la  previsione  delle  entrate, realizzabili nello
          stesso   esercizio,  per  effetto  dell'applicazione  delle
          contribuzioni di cui al comma 3.
              2.
              3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
          comma 1,  la  CONSOB  determina in ciascun anno l'ammontare
          delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
          vigilanza.    Nella    determi-nazione    delle    predette
          contribuzioni  la  CONSOB  adotta criteri di parametrazione
          che  tengono  conto dei costi derivanti dal complesso delle
          attivita'  svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria di
          soggetti.
              3-bis.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
          program-mazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
          del  testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
          6 febbraio  1996,  n.  52, nelle materie di cui all'art. 21
          della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
          vigente  relativi  alle  comunicazioni delle partecipazioni
          societarie detenute indirettamente.
              4.  Le  determinazioni  della  CONSOB di cui al comma 3
          sono  rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
          nono   comma,  del  decreto-legge  8 aprile  1974,  n.  95,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
          n. 216, e successive modificazioni.
              5.  Le  contribuzioni  di  cui  al comma 3 sono versate
          direttamente  alla  CONSOB  in deroga alla legge 29 ottobre
          1984,   n.  720,  e  successive  modificazioni,  e  vengono
          iscritti   in   apposita  voce  del  relativo  bilancio  di
          previsione.
              6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
          dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
          cui  all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».