Art. 9.
Norme finali
1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
medesimo.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla
copertura delle spese di amministrazione delle procedure di
conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico
degli utenti delle procedure medesime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Nota all'art. 9
- Si riporta l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni
«Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel
quadro dell'attivazione di un processo di revisione
dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2.
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determi-nazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
program-mazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni
societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono
iscritti in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».