Art. 10. 
                            Marcatura CE 
  1.  Gli  apparecchi,  la  cui  conformita'  al   presente   decreto
legislativo  e'  stata  stabilita  secondo  la   procedura   di   cui
all'articolo 9, recano la marcatura CE attestante  tale  conformita'.
La marcatura CE e' apposta a cura  del  responsabile  dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato, in  modo  conforme  a  quanto  indicato
dall'allegato V. 
  2. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati  anche  da
altre  direttive  comunitarie  relative  ad  aspetti   diversi,   che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima puo'  essere
apposta solo se i predetti apparecchi  sono  conformi  anche  a  tali
direttive. 
  3. E' vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi  e
istruzioni per l'uso segni che possano indurre  in  errore  terzi  in
relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE. 
  4. E' peraltro consentito apporre sugli  apparecchi,  sui  relativi
imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purche' non  sia
compromessa ne' la visibilita' ne' la  leggibilita'  della  marcatura
CE. 
  5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo  13,  se  le  autorita'
competenti accertano che la marcatura CE non  risponde  ai  requisiti
dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel
mercato rende i medesimi conformi  alle  disposizioni  relative  alla
marcatura CE alle  condizioni  imposte  dalle  autorita'  competenti,
ferme restando le procedure previste dall'articolo 15, comma 8.