Art. 10. Marcatura CE 1. Gli apparecchi, la cui conformita' al presente decreto legislativo e' stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformita'. La marcatura CE e' apposta a cura del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato, in modo conforme a quanto indicato dall'allegato V. 2. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati anche da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi, che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima puo' essere apposta solo se i predetti apparecchi sono conformi anche a tali direttive. 3. E' vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE. 4. E' peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui relativi imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purche' non sia compromessa ne' la visibilita' ne' la leggibilita' della marcatura CE. 5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, se le autorita' competenti accertano che la marcatura CE non risponde ai requisiti dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato rende i medesimi conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dalle autorita' competenti, ferme restando le procedure previste dall'articolo 15, comma 8.