Art. 11. 
                     Altri marchi e informazioni 
  1. Ogni apparecchio e' identificato dal tipo, dal lotto, dal numero
di  serie  o  da  qualsiasi  altra  informazione  che   ne   permette
l'identificazione. 
  2. Ogni apparecchio e' accompagnato dal nome e  dall'indirizzo  del
fabbricante e, se questi non ha sede  nella  Comunita',  dal  nome  e
dall'indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore. 
  3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunita', o il  responsabile
dell'immissione dell'apparecchio nel mercato  fornisce  informazioni,
redatte in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da  adottare
nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o  nell'uso
dell'apparecchio, affinche' esso, una volta messo  in  servizio,  sia
conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I,
punto 1. 
  4. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti in materia
di protezione non sia  assicurata  nelle  zone  residenziali,  questa
restrizione  d'uso  e'  chiaramente  indicata,  se  del  caso   anche
sull'imballaggio. 
  5. Le informazioni  richieste  per  consentire  l'impiego  conforme
all'utilizzo cui l'apparecchio e' destinato  figurano  nelle  accluse
istruzioni.