Art. 11. Altri marchi e informazioni 1. Ogni apparecchio e' identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette l'identificazione. 2. Ogni apparecchio e' accompagnato dal nome e dall'indirizzo del fabbricante e, se questi non ha sede nella Comunita', dal nome e dall'indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore. 3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunita', o il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato fornisce informazioni, redatte in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio, affinche' esso, una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1. 4. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso e' chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio. 5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'utilizzo cui l'apparecchio e' destinato figurano nelle accluse istruzioni.