Art. 8. 
                     Cooperazione amministrativa 
  1.  Ogni  autorita'  di  cui  all'articolo  5   assicura   che   le
informazioni richieste dall'autorita' dello  Stato  membro  d'origine
nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione  dei
dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo  scambio  di
informazioni puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita'
definite con l'Unione europea. 
  2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo' riguardare, in
particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei
riguardi  del  professionista  oggetto  di  specifica  procedura   di
riconoscimento professionale di cui al titolo II  e  al  titolo  III,
qualora  suscettibili  di  incidere,  anche   indirettamente,   sulla
attivita' professionale. 
  3. Al fine di cui al comma 1 gli  Ordini  e  Collegi  professionali
competenti, se esistenti, danno comunicazione  all'autorita'  di  cui
all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della
professione. 
  4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo
III l'autorita' di cui all'articolo 5, in  caso  di  fondato  dubbio,
puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato  membro  d'origine
conferma sull'autenticita' degli attestati o dei titoli di formazione
da esso rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III,  capo
IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione
previste dalla legge. 
  5. Nei casi di cui al titolo III,  in  presenza  di  un  titolo  di
formazione rilasciato da una autorita' competente dello Stato  membro
di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o  in  parte
in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di
un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente  di
cui  all'articolo  5  assicura   l'ammissione   alla   procedura   di
riconoscimento previa verifica, presso la competente autorita'  dello
stato membro d'origine, che: 
    a) il programma di formazione del  centro  che  ha  impartito  la
formazione   sia   stato   certificato   nelle    forme    prescritte
dall'autorita' competente che ha rilasciato il titolo di formazione; 
    b) il titolo di  formazione  in  oggetto  sia  lo  stesso  titolo
rilasciato dall'autorita' competente dello stato membro  d'origine  a
seguito del percorso formativo impartito integralmente nella  propria
struttura d'origine; 
    c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli
stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.