Art. 3. 
                 Esame dei fatti e delle circostanze 
  1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente  alla  domanda
di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli
elementi  e  la  documentazione  necessari  a  motivare  la  medesima
domanda. L'esame e' svolto  in  cooperazione  con  il  richiedente  e
riguarda tutti gli elementi significativi della domanda. 
  2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente  e'  tenuto  a
produrre comprendono le dichiarazioni e tutta  la  documentazione  in
possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale,
anche  dei  congiunti,  se  rilevante  ai  fini  del  riconoscimento,
identita', cittadinanza, paesi e luoghi  in  cui  ha  soggiornato  in
precedenza,  domande  d'asilo  pregresse,   itinerari   di   viaggio,
documenti di identita' e di  viaggio,  nonche'  i  motivi  della  sua
domanda di protezione internazionale. 
  3. L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato
su base individuale e prevede la valutazione: 
    a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese  d'origine
al momento dell'adozione della  decisione  in  merito  alla  domanda,
comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e  regolamentari
del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione; 
    b)  della  dichiarazione  e   della   documentazione   pertinenti
presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto  se  ha  gia'
subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; 
    c) della situazione individuale e delle circostanze personali del
richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta',
al fine di valutare  se,  in  base  alle  circostanze  personali  del
richiedente, gli atti a cui e' stato o  potrebbe  essere  esposto  si
configurino come persecuzione o danno grave; 
    d) dell'eventualita' che le  attivita'  svolte  dal  richiedente,
dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente
o  principalmente,   a   creare   le   condizioni   necessarie   alla
presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di
stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a  persecuzione
o danno grave in caso di rientro nel Paese; 
    e) dell'eventualita' che, in considerazione della  documentazione
prodotta o raccolta o delle dichiarazioni  rese  o,  comunque,  sulla
base di altre circostanze, si  possa  presumere  che  il  richiedente
potrebbe far ricorso alla  protezione  di  un  altro  Paese,  di  cui
potrebbe dichiararsi cittadino. 
  4. Il fatto che il richiedente abbia  gia'  subito  persecuzioni  o
danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce  un
serio indizio della fondatezza del timore del richiedente  di  subire
persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che
si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i
danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi  motivi
umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. 
  5. Qualora  taluni  elementi  o  aspetti  delle  dichiarazioni  del
richiedente la protezione  internazionale  non  siano  suffragati  da
prove, essi sono considerati veritieri se  l'autorita'  competente  a
decidere sulla domanda ritiene che: 
    a)  il  richiedente  ha  compiuto  ogni  ragionevole  sforzo  per
circostanziare la domanda; 
    b) tutti gli elementi  pertinenti  in  suo  possesso  sono  stati
prodotti ed e' stata fornita una  idonea  motivazione  dell'eventuale
mancanza di altri elementi significativi; 
    c) le dichiarazioni del  richiedente  sono  ritenute  coerenti  e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni  generali
e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; 
    d)  il  richiedente  ha  presentato  la  domanda  di   protezione
internazionale il prima possibile, a meno che egli  non  dimostri  di
aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; 
    e) dai riscontri  effettuati  il  richiedente  e',  in  generale,
attendibile.