Art. 3.
Esame dei fatti e delle circostanze
1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda
di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli
elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima
domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e
riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a
produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in
possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale,
anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento,
identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in
precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio,
documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua
domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato
su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine
al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda,
comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari
del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti
presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia'
subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del
richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta',
al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del
richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si
configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente,
dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente
o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla
presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di
stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione
o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione
prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla
base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente
potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui
potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o
danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un
serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire
persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che
si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i
danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi
umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del
richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da
prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente a
decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati
prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale
mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali
e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione
internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di
aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale,
attendibile.