Art. 4.
Bisogno di protezione internazionale sorto
dopo aver lasciato il Paese d'origine
1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da
avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo
Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la
sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato
che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la
continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel
Paese d'origine.