Art. 5. Responsabili della persecuzione o del danno grave 1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.