Art. 5.
Responsabili della persecuzione o del danno grave
1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione
internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave
sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle
lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non
possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.