Art. 6.
Soggetti che offrono protezione
1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale,
e' valutata la possibilita' di protezione da parte:
a) dello Stato;
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio.
2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti
persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema
giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire
penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o
danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno
Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce
protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali
orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione
europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre
competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.