Art. 6. 
                   Soggetti che offrono protezione 
  1. Ai fini dell'esame della domanda di  protezione  internazionale,
e' valutata la possibilita' di protezione da parte: 
    a) dello Stato; 
    b) dei  partiti  o  organizzazioni,  comprese  le  organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente  del
suo territorio. 
  2. La protezione di  cui  al  comma  1  consiste  nell'adozione  di
adeguate  misure  per  impedire  che  possano  essere  inflitti  atti
persecutori o danni gravi, avvalendosi  tra  l'altro  di  un  sistema
giuridico  effettivo  che  permetta  di  individuare,  di  perseguire
penalmente e di punire gli  atti  che  costituiscono  persecuzione  o
danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure. 
  3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla  uno
Stato o una parte  consistente  del  suo  territorio  e  se  fornisce
protezione, ai sensi del comma 2,  si  tiene  conto  degli  eventuali
orientamenti contenuti negli atti emanati dal  Consiglio  dell'Unione
europea  e,  ove  ritenuto  opportuno,  delle  valutazioni  di  altre
competenti organizzazioni internazionali e in  particolare  dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.