Art. 6.

                 Unita' di informazione finanziaria

  1.  Presso  la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia (UIF).
  2.  La  UIF  esercita  le  proprie  funzioni  in  piena autonomia e
indipendenza.  In  attuazione  di  tali  principi  la  Banca d'Italia
disciplina  con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della
UIF,  ivi  compresa  la riservatezza delle informazioni acquisite. La
Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei
ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
  3.  Il  Direttore  della  UIF,  al  quale  compete  in autonomia la
responsabilita'  della  gestione,  e'  nominato con provvedimento del
Direttorio  della  Banca  d'Italia, su proposta del Governatore della
medesima  Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di
onorabilita',  professionalita' e conoscenza del sistema finanziario.
Il  mandato  ha  la  durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola
volta.
  4.  Per  l'efficace  svolgimento  dei compiti fissati dalla legge e
dagli  obblighi  internazionali,  presso  la  UIF  e'  costituito  un
Comitato  di  esperti  del  quale  fanno parte il Direttore e quattro
membri,    dotati   di   adeguati   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'.  I  membri del Comitato sono nominati, nel rispetto
del  principio  dell'equilibrio  di  genere, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito il Governatore della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
partecipazione  al  Comitato non da' luogo a compensi, ne' a rimborso
spese.  Il  Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza
almeno  semestrale.  Esso  cura la redazione di un parere sull'azione
dell'UIF  che  forma  parte integrante della documentazione trasmessa
alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.
  5.   Il   Direttore   della   UIF,  per  il  tramite  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari un rapporto sull'attivita' svolta unitamente
a  una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e
alle risorse attribuite all'UIF.
  6. La UIF svolge le seguenti attivita':
    a)  analizza  i  flussi  finanziari  al  fine  di  individuare  e
prevenire  fenomeni  di  riciclaggio di denaro o di finanziamento del
terrorismo;
    b)   riceve   le  segnalazioni  di  operazioni  sospette  di  cui
all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
    c)  acquisisce  ulteriori  dati  e informazioni, finalizzati allo
svolgimento  delle  proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti
tenuti  alle  segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo
41;
    d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo
40;
    e)  si  avvale  dei  dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei
depositi  di  cui  all'articolo  20, comma 4, della legge 30 dicembre
1991,  n.  413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
    7.   La   UIF,  avvalendosi  delle  informazioni  raccolte  nello
svolgimento delle proprie attivita':
    a)  svolge  analisi  e  studi  su  singole anomalie, riferibili a
ipotesi   di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo,  su
specifici  settori  dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di
strumenti   di   pagamento   e   su   specifiche  realta'  economiche
territoriali;
    b)  elabora  e  diffonde  modelli  e  schemi  rappresentativi  di
comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a
    possibili   attivita'  di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
    terrorismo;
c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di
polizia   valutaria   della   Guardia   di   finanza,   della  DIA  e
dell'autorita'   giudiziaria,   per   un  massimo  di  cinque  giorni
lavorativi,  sempre che cio' non pregiudichi il corso delle indagini,
operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
dandone immediata notizia a tali organi.
 
          Note all'art. 6:
              -  Il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 413
          del 1991, e' il seguente:
              «4.  Con  decreto  del Ministro del tesoro, di concerto
          con  i  Ministri  dell'interno  e delle finanze, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sono stabilite, con il massimo di elementi
          di  riservatezza,  la  destinazione  e  le  modalita' delle
          comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito
          e   dell'Amministrazione  postale  nonche'  delle  societa'
          fiduciarie  e  di  altro intermediario finanziario dei dati
          identificativi,   compreso   il  codice  fiscale,  di  ogni
          soggetto  che  intrattenga  con  loro  rapporti  di conto o
          deposito  o  che  comunque  possa  disporre  del  medesimo,
          nonche' i criteri per le relative utilizzazioni.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 37, del decreto-legge
          n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 248 del 2006, come modificato dal presente decreto:
              «Art.   37   (Disposizioni  in  tema  di  accertamento,
          semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
          1.  All'art.  23, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, dopo le parole: "le
          persone  fisiche  che  esercitano arti o professioni," sono
          inserite   le   seguenti:  "il  curatore  fallimentare,  il
          commissario liquidatore".
              2.  Con  effetto  dal periodo d'imposta per il quale il
          termine   di   presentazione   della   dichiarazione  scade
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  all'art.  10  della  legge 8 maggio 1998, n. 146,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
                b) nel  comma 3-bis  le  parole "ai commi 2 e 3" sono
          sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
                c) al  comma 4  le  parole  "dei commi 1, 2 e 3" sono
          sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
              3.  Relativamente  al  primo  periodo  d'imposta per il
          quale il termine di presentazione della dichiarazione scade
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  l'adeguamento  alle  risultanze  degli  studi  di
          settore,  ai  sensi  dell'art.  2 del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
          195, puo' essere effettuato entro il predetto termine, alle
          condizioni e con le modalita' ivi previste.
              4.   All'art.   7  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  605, sono apportate le
          seguenti modifiche:
                a) al  sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono
          aggiunte  le seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonche'
          la   natura   degli  stessi  sono  comunicate  all'anagrafe
          tributaria,   ed   archiviate   in  apposita  sezione,  con
          l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il
          codice fiscale";
                b) all'undicesimo   comma,  terzo  periodo,  dopo  le
          parole:  "Le rilevazioni e le evidenziazioni" sono inserite
          le  seguenti:  ", nonche' le comunicazioni" ed e' aggiunto,
          in  fine,  il seguente periodo: "Le informazioni comunicate
          sono  altresi'  utilizzabili per le attivita' connesse alla
          riscossione  mediante  ruolo,  nonche'  dai soggetti di cui
          all'art.   4,   comma 2,   lettere a), b), c)   ed e),  del
          regolamento  di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
          269,   ai   fini   dell'espletamento   degli   accertamenti
          finalizzati  alla  ricerca e all'acquisizione della prova e
          delle  fonti  di prova nel corso di un procedimento penale,
          sia  in  fase  di  indagini  preliminari,  sia  nelle  fasi
          processuali   successive,   ovvero  degli  accertamenti  di
          carattere  patrimoniale  per  le  finalita'  di prevenzione
          previste   da   specifiche  disposizioni  di  legge  e  per
          l'applicazione delle misure di prevenzione.".
              5.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da emanare ai sensi dell'art. 7, undicesimo comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  605,  sono  definite  le specifiche tecniche, le
          modalita'   ed   i   termini  per  la  comunicazione  delle
          informazioni  di cui al sesto comma dell'art. 7 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
          relative  ai  rapporti  posti  in  essere  a  decorrere dal
          1° gennaio    2005,    ancorche'   cessati,   nonche'   per
          l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
              6.  All'art.  10  del  decreto  legislativo 18 dicembre
          1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
                a) al comma 1:
                  1)   dopo   le   parole:   "Se   viene   omessa  la
          trasmissione"  sono  inserite le seguenti: "dei dati, delle
          notizie, e";
                  2)  le  parole: "alle banche" sono sostituite dalle
          seguenti:  "ai  sensi  dell'art. 32, primo comma, numero 7,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 600, e dell'art. 51, secondo comma, numero 7, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633";
                b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
              "1-bis.  La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'art.  7, sesto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.".
              7.  All'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  605,  le parole
          "individuazione  del  soggetto"  e'  inserita  la seguente:
          "ovvero".
              8.  In  attesa  dell'introduzione della normativa sulla
          fatturazione informatica, all'art. 8-bis del regolamento di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322, sono apportate le modificazioni:
                a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
              "4-bis.  Entro sessanta giorni dal termine previsto per
          la  presentazione  della comunicazione di cui ai precedenti
          commi,  il  contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei
          cui  confronti  sono  state emesse fatture nell'anno cui si
          riferisce   la   comunicazione  nonche',  in  relazione  al
          medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita
          IVA  da  cui  sono  effettuati  acquisti  rilevanti ai fini
          dell'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto. Per
          ciascun   soggetto   sono  indicati  il  codice  fiscale  e
          l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto
          delle  relative  note  di variazione, con la evidenziazione
          dell'imponibile,  dell'imposta,  nonche' dell'importo delle
          operazioni   non   imponibili   e  di  quelle  esenti.  Con
          provvedimento  del  direttore  delle entrate, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale:
                a) individuati  gli  elementi informativi da indicare
          negli  elenchi  previsti  dal  presente  comma,  nonche' le
          modalita'  per  la  presentazione,  esclusivamente  in  via
          telematica, degli stessi;
                b) il  termine  di  cui al primo periodo del presente
          comma puo'   essere   differito   per  esigenze  di  natura
          esclusivamente  tecnica, ovvero relativamente a particolari
          tipologie  di  contribuenti,  anche in considerazione della
          dimensione dei dati da trasmettere.";
                b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
              "6.  Per  l'omissione  della comunicazione ovvero degli
          elenchi,  nonche'  per  l'invio  degli  stessi con dati non
          veritieri,  si applicano le disposizioni previste dall'art.
          11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".
              9.  Per  il  periodo  d'imposta  in  corso alla data di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto  l'elenco  dei
          soggetti  nei  cui  confronti  sono  state  emesse  fatture
          comprende i soli titolari di partita IVA.
              10.  Al  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art. 1, comma 1, primo periodo, le parole: "15
          febbraio"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "31 gennaio";
          inoltre,   dopo  le  parole  "non  coincidente  con  l'anno
          solare,"  sono  inserite le seguenti: "relative ai soggetti
          di cui all'art. 2, comma 2,";
                b) all'art. 2:
                  1)  al  comma 1  le parole: "tra il 1° maggio ed il
          31 luglio  ovvero  in  via  telematica entro il 31 ottobre"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "tra il 1° maggio ed il
          30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio";
                  2)  al comma 2 le parole: "di cui all'art. 3:" sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  all'art.  3  in via
          telematica,   entro   l'ultimo   giorno  del  settimo  mese
          successivo  a  quello  di chiusura del periodo d'imposta.";
          inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
                c) all'art. 3:
                  1) al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
                  2)  al  Comma  2,  primo periodo, sono soppresse le
          parole:  "con  esclusione  delle  persone fisiche che hanno
          realizzato   nel  medesimo  periodo  un  volume  di  affari
          inferiore  o  uguale  ad  euro 10.000"; in fine al medesimo
          periodo   sono   aggiunte   le   seguenti  parole:  "e  dei
          parametri";
                3) al comma 7 le parole: "entro cinque mesi", ovunque
          ricorrono,  sono  sostituite dalle seguenti: "entro quattro
          mesi";
                d) all'art. 4:
                1)  al comma 3-bis le parole: "entro il 30 settembre"
          sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
                2)  al  comma 4-bis  le parole: "entro il 31 ottobre"
          sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
                3)  al  comma 6-quater le parole: "entro il 15 marzo"
          sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio";
                e) all'art. 5:
                  1)  al  comma 1 le parole: ", per il tramite di una
          banca  o  un  ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno
          del   decimo  mese  successivo",  ovunque  ricorrano,  sono
          soppresse;
                  2)   al   comma 4  le  parole:  "del  decimo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "del settimo";
                f) all'art.  5-bis  "per il tramite di una banca o un
          ufficio  postale,  ovvero  entro l'ultimo giorno del decimo
          mese", ovunque ricorrano, sono soppresse;
                g) all'art.  8,  comma 1, le parole: "ovvero, in caso
          di  presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di
          ciascun  anno"  sono  sostituite  dalle seguenti: ", in via
          telematica".
              11.  All'art.  17,  comma 1,  del regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435,  il  numero  "20",  ovunque ricorra, e' sostituito dal
          seguente: "16".
              12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
          finanze  31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                a) all'art.  13,  comma 1,  lettera b) le parole: "15
          giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";
                b) all'art.   16,  comma 1,  lettera c),  le  parole:
          "entro  il  20  ottobre"  sono  sostituite  dalle seguenti:
          "entro il 31 luglio";
                c) all'art.   17,  comma 1,  lettera c),  le  parole:
          "entro  il  20  ottobre"  sono  sostituite  dalle seguenti:
          "entro il 31 luglio".
              13.  All'art.  10,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n. 504, le parole: "30 giugno", ovunque
          ricorrano,     e    "20    dicembre"    sono    sostituite,
          rispettivamente,   dalle   seguenti:   "16  giugno"  e  "16
          dicembre".
              14.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da  10  a  13
          decorrono dal 1° maggio 2007.
              14-bis.  Resta ferma la disposizione di cui all'art. 40
          del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
          la  adozione  di regolamenti ministeriali nella materia ivi
          indicata.  I  regolamenti  previsti  dal citato art. 40 del
          decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere
          adottati  qualora  disposizioni  legislative  successive  a
          quelle  contenute dal presente decreto regolino la materia,
          a   meno   che   la   legge   successiva   non  lo  escluda
          espressamente.
              15.   Al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  l'art. 32 e' inserito il
          seguente:
              "Art.  32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1.
          I   contribuenti   persone   fisiche   esercenti  attivita'
          commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare
          precedente,  hanno  realizzato  o,  in  caso  di  inizio di
          attivita',  prevedono di realizzare un volume di affari non
          superiore  a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono
          di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati
          dal  versamento  dell'imposta e da tutti gli altri obblighi
          previsti  dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi
          di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto
          e   delle   bollette   doganali   e   di  certificazione  e
          comunicazione telematica dei corrispettivi.
              2.  I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare
          l'imposta  a  titolo  di  rivalsa  e non hanno diritto alla
          detrazione   dell'imposta  assolta  sugli  acquisti,  anche
          intracomunitari, e sulle importazioni.
              3.  Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti
          passivi   che   si   avvalgono   di   regimi   speciali  di
          determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.
              4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  soggetti  che  in via esclusiva o prevalente
          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
          di  terreni  edificabili  di  cui  all'art.  10, n. 8), del
          presente  decreto  e  di  mezzi  di  trasporto nuovi di cui
          all'art.  53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993, n. 427.
              5.  A  seguito  della  prima  comunicazione  dei  dati,
          prevista  dal  decreto  direttoriale  di  cui  al comma 15,
          l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
              6.  I  soggetti  che, nell'intraprendere l'esercizio di
          imprese,  arti  o  professioni,  ritengono di versare nelle
          condizioni  del  comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia
          delle  entrate  con la dichiarazione di inizio attivita' di
          cui all'art. 35.
              7.  I  soggetti  che  rientrano  nel  regime  di cui al
          presente   articolo   possono   optare  per  l'applicazione
          dell'imposta  nei  modi  ordinari.  L'opzione,  valida  per
          almeno   un   triennio,   e'   comunicata   con   la  prima
          dichiarazione  annuale  da  presentare successivamente alla
          scelta  operata.  Trascorso il periodo minimo di permanenza
          nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno
          successivo,  fino a quando permane la concreta applicazione
          della scelta operata. La revoca e' comunicata con le stesse
          modalita' dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
              8.  L'applicazione del regime di franchigia comporta la
          rettifica  della  detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2. La
          stessa  rettifica  si  applica se il contribuente transita,
          anche  per  opzione,  al  regime ordinario dell'imposta. In
          relazione  al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta
          dovuta  per  effetto della rettifica di cui all'art. 9-bis2
          e'  versata  in  tre rate annuali da corrispondere entro il
          termine  previsto  per  il versamento del saldo a decorrere
          dall'anno  nel  quale  e' intervenuta la modifica. La prima
          rata  e'  versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito puo'
          essere   estinto  anche  mediante  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle
          liquidazioni  periodiche.  Il  mancato  versamento  di ogni
          singola  rata  comporta  l'applicazione  dell'art.  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce
          titolo per la riscossione coattiva.
              9.  Nell'ultima  dichiarazione annuale in cui l'imposta
          e'  applicata  nei  modi  ordinari  si  tiene  conto  anche
          dell'imposta   dovuta  relativa  alle  operazioni  indicate
          nell'ultimo comma dell'art. 6 per le quali non si e' ancora
          verificata l'esigibilita'.
              10.  Ferme  restando  le  ipotesi  di rimborso previste
          dall'art.  30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima
          dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al
          comma 1  e'  utilizzata in compensazione ai sensi dell'art.
          17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e
          successive modificazioni.
              11.  I  soggetti  di  cui  al comma 1, per gli acquisti
          intracomunitari  e  per  le  altre  operazioni per le quali
          risultano  debitori  dell'imposta, integrano la fattura con
          l'indicazione  dell'aliquota  e della relativa imposta, che
          versano  entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
          effettuazione delle operazioni.
              12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di
          cui   al   presente  articolo  trasmettono  telematicamente
          all'Agenzia  delle  entrate  l'ammontare  complessivo delle
          operazioni effettuate.
              13.  I  contribuenti  in  regime  di franchigia possono
          farsi  assistere  negli  adempimenti tributari dall'ufficio
          locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
          domicilio  fiscale.  In  tal  caso  devono  munirsi  di una
          apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei,
          da utilizzare per la connessione con il sistema informativo
          dell'Agenzia delle entrate.
              14.  Il  regime  di  cui  al presente articolo cessa di
          avere  efficacia  ed  il  contribuente e' assoggettato alla
          disciplina   di   determinazione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto nei modi ordinari:
                a) a  decorrere  dall'anno solare successivo a quello
          in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
                b) a  decorrere  dallo  stesso  anno solare in cui il
          volume  d'affari  dichiarato dal contribuente o rettificato
          dall'ufficio  supera  il  limite  di  cui  al  comma 1  del
          cinquanta  per  cento  del limite stesso; in tal caso sara'
          dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni
          imponibili  effettuate  nell'intero  anno  solare, salvo il
          diritto   alla   detrazione   dell'imposta  sugli  acquisti
          relativi al medesimo periodo.
              15.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate   sono  stabilite  le  modalita'  da  osservare  in
          occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e
          le   procedure   di  applicazione  delle  disposizioni  del
          presente articolo.".
              16.   All'art.   41,   comma 2-bis,  del  decreto-legge
          30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole "Stato
          membro",  sono aggiunte le seguenti "nonche' le cessioni di
          beni  effettuate  dai  soggetti  che applicano il regime di
          franchigia   di   cui   all'art.  32-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
              17.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 15  e  16  si
          applicano  a  partire  dal  periodo di imposta successivo a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
              18.  All'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo il comma 15 sono
          aggiunti, in fine, i seguenti commi:
              "15-bis.  L'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA
          determina  la  esecuzione di riscontri automatizzati per la
          individuazione  di elementi di rischio connessi al rilascio
          dello  stesso  nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
          nel  luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi dei
          poteri previsti dal presente decreto.
              15-ter.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate:
                a) specifiche  informazioni  da  richiedere  all'atto
          della dichiarazione di inizio di attivita';
                b) tipologie    di    contribuenti    per   i   quali
          l'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA  determina la
          possibilita'  di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  a condizione che sia rilasciata
          polizza  fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
          di  tre  anni  dalla  data  del  rilascio  e per un importo
          rapportato  al  volume  d'affari  presunto  e  comunque non
          inferiore a 50.000 euro.".
              19.  Le  disposizioni  di  cui al comma 18 si applicano
          alle  richieste  di  attribuzione del numero di partita IVA
          effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006.
              20.  L'Agenzia  delle  entrate  e la Guardia di finanza
          programmano   specifici   controlli   mirati,  relativi  ai
          contribuenti  ai  quali  e' attribuito il numero di partita
          IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della
          disposizione di cui al comma 18.
              21. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 50
          del   decreto   legislativo   7 marzo  2005,  n.  82,  come
          modificato  dal  decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159,
          ed  al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le
          camere  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
          comunicano  all'anagrafe  tributaria,  senza  oneri  per lo
          Stato,  in  formato  elettronico  elaborabile,  i dati e le
          notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
          cancellazione,   di   cui   alla   lettera f),   del  primo
          comma dell'art.   6   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 605, anche se relative a
          singole  unita'  locali,  nonche'  i  dati  dei  bilanci di
          esercizio depositati.
              21-bis.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  da  emanare,  ai  sensi  dell'art.  71 del codice
          dell'amministrazione    digitale,   di   cui   al   decreto
          legislativo    7 marzo    2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo
          economico,   sentita  l'Agenzia  delle  entrate,  entro  il
          31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del
          formato  elettronico  elaborabile  per la presentazione dei
          bilanci  di  esercizio e degli altri atti al registro delle
          imprese  ed  e' fissata la data, comunque non successiva al
          31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria
          l'adozione di tale modalita' di presentazione.
              22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di
          deposito  degli atti in formato elettronico elaborabile, le
          camere  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
          forniranno  le informazioni di cui al comma 21, senza oneri
          per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
              23.  Con  decreto  interdirigenziale dell'Agenzia delle
          entrate  e  del  Ministero  dello  sviluppo  economico sono
          stabiliti  i  termine  e  le  modalita'  delle trasmissioni
          nonche'  le  specifiche  tecniche  del formato dei dati. La
          prima trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.
              24.  All'art.  43  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  dopo  il secondo
          comma e' inserito il seguente:
              "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
          ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per
          uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
          stata commessa la violazione.".
              25.  All'art.  57  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  il  secondo
          comma e' inserito il seguente:
              "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
          ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per
          uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
          stata commessa la violazione.".
              26.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 24  e  25  si
          applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta per il quale
          alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto sono
          ancora  pendenti  i  termini  di  cui  al  primo  e secondo
          comma dell'art.   43   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600 e dell'art. 57 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.
              27.  All'art.  60  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) dopo  la lettera b) del primo comma e' inserita la
          seguente:   "b-bis)   se   il   consegnatario   non  e'  il
          destinatario  dell'atto  o dell'avviso, il messo consegna o
          deposita  la  copia  dell'atto  da  notificare in busta che
          provvede   a   sigillare  e  su  cui  trascrive  il  numero
          cronologico   della   notificazione,   dandone  atto  nella
          relazione  in  calce  all'originale  e alla copia dell'atto
          stesso.  Sulla  busta  non sono apposti segni o indicazioni
          dai  quali  possa  desumersi  il  contenuto  dell'atto.  Il
          consegnatario  deve  sottoscrivere  una ricevuta e il messo
          da'   notizia   dell'avvenuta   notificazione  dell'atto  o
          dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;";
                b) nella  lettera e) del primo comma, dopo le parole:
          "l'avviso  del deposito prescritto dall'art. 140 del codice
          di procedura civile" sono inserite le seguenti: ", in busta
          chiusa e sigillata,";
                c) dopo  la lettera e) del primo comma e' inserita la
          seguente:  "e-bis)  e' facolta' del contribuente che non ha
          la  residenza  nello  Stato e non vi ha eletto domicilio ai
          sensi  della  lettera d),  o  che  non  abbia costituito un
          rappresentante  fiscale,  comunicare  al competente ufficio
          locale,  con  le  modalita'  di cui alla stessa lettera d),
          l'indirizzo  estero  per  la  notificazione  degli avvisi e
          degli  altri  atti  che  lo  riguardano;  salvo  il caso di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione   degli  avvisi  o  degli  atti  e'  eseguita
          mediante  spedizione  a  mezzo  di lettera raccomandata con
          avviso di ricevimento;";
                d) il   secondo  comma e'  sostituito  dal  seguente:
          "L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione
          annuale  ha  effetto  dal  trentesimo  giorno  successivo a
          quello   della  data  di  ricevimento  delle  comunicazioni
          previste   alla  lettera d)  ed  alla  lettera  e-bis)  del
          comma precedente.";
                e) al terzo comma le parole: "dal sessantesimo giorno
          successivo  a  quello  dell'avvenuta variazione anagrafica"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica";
                f) dopo  il  terzo  comma e'  aggiunto  il  seguente:
          "Qualunque  notificazione  a  mezzo del servizio postale si
          considera  fatta nella data della spedizione; i termini che
          hanno  inizio  dalla  notificazione decorrono dalla data in
          cui l'atto e' ricevuto.".
              28.  Nell'art.  16  del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
                a) al   comma 1,  dopo  le  parole:  "con  avviso  di
          ricevimento"  sono  inserite  le seguenti: ", sul quale non
          sono  apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
          il contenuto dell'avviso.";
                b) al   comma 3,  dopo  le  parole:  "con  avviso  di
          ricevimento"  sono  inserite  le seguenti: ", sul quale non
          sono  apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
          il contenuto dell'atto,".
              29.  Fuori  dei  casi  previsti  all'art.  11, comma 1,
          lettere a)  e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n.   471,   sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione
          dei  questionari  inviati  nell'esercizio dei poteri di cui
          all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001,
          n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non
          veritiere,  nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire
          fatto sulla base dei medesimi poteri.
              30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione
          di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla
          legge 24 novembre 1981, n. 689:
              31. All'art.   36  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, le parole "nonche'
          gli  organi  giurisdizionali  civili e amministrativi" sono
          sostituite    dalle    seguenti:    "nonche'   gli   organi
          giurisdizionali,  requirenti e giudicanti, penali, civili e
          amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli  organi di
          polizia giudiziaria".
              32.   All'art.   32,   primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) al numero 4), dopo le parole: "nei loro confronti"
          sono  inserite le seguenti: "nonche' nei confronti di altri
          contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti";
                b) al   numero  8),  le  parole:  "nei  confronti  di
          clienti,   fornitori   e  prestatori  di  lavoro  autonomo,
          nominativamente  indicati"  sono sostituite dalle seguenti:
          ",  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, nei confronti di
          loro clienti i, fornitori e prestatori di lavoro autonomo".
              33.  I  soggetti  di  cui  all'art.  22 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          compresi quelli indicati all'art. 1, comma 429, della legge
          30 dicembre   2004,  n.  311,  trasmettono  telematicamente
          all'Agenzia  delle entrate, distintamente per ciascun punto
          vendita,    l'ammontare   complessivo   dei   corrispettivi
          giornalieri  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di
          servizi  di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n.
          633 del 1972.
              34.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate sono definite le modalita' tecniche e i termini per
          la  trasmissione  telematica delle informazioni, nel quadro
          delle  regole  tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e
          71  del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di cui al
          decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, comprese quelle
          previste  dall'art.  24  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, i cui obblighi sono
          sostituiti   dalla   trasmissione   telematica  di  cui  al
          comma 33.  Restano  fermi  gli  obblighi  di certificazione
          fiscale dei corrispettivi previsti dall'art. 12 della legge
          30 dicembre  1991,  n.  413,  e  dal  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
          n. 696, nonche' di emissione della fattura su richiesta del
          cliente,  fatta  eccezione per i soggetti indicati all'art.
          1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311.
              35.   Ai  contribuenti  che  optano  per  l'adattamento
          tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'art. 1 della
          legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione
          telematica   prevista   dal   comma 34  con  il  misuratore
          medesimo,  e'  concesso  un  credito d'imposta di 100 euro,
          utilizzabile  in  compensazione  ai  sensi dell'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241.  Il credito
          compete,  a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico
          e     del    pagamento    della    relativa    prestazione,
          indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.
              36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti
          le  violazioni  degli obblighi di registrazione e di quelli
          relativi  alla  contabilita',  il mancato adempimento degli
          obblighi  previsti  dai  commi 33  e  34  e'  punito con la
          sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
              37.  L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33,
          34  e  35  decorre dalla data progressivamente individuata,
          per  singole  categorie  di contribuenti, con provvedimento
          del  Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro
          il 1° giugno 2008.
              37-bis.  Gli  apparecchi  misuratori  di cui all'art. 1
          della  legge  26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a
          decorrere  dal  1° gennaio  2008  devono essere idonei alla
          trasmissione  telematica  prevista dai commi 33 e seguenti.
          Per  detti  apparecchi e' consentita la deduzione integrale
          delle  spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in cui sono
          state   sostenute,  anche  in  deroga  a  quanto  stabilito
          dall'art.  102,  comma 5, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni. Gli
          apparecchi  misuratori  di  cui  al presente comma non sono
          soggetti   alla   verificazione   periodica   di   cui   al
          provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
          28 luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
          del   23 settembre  2003.  I  soggetti  che  effettuano  la
          trasmissione   telematica  emettono  scontrino  non  avente
          valenza  fiscale,  secondo  le  modalita'  stabilite con il
          regolamento di cui al comma 37-ter.
              37-ter.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma 2,   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  disposizione  sono  emanate  disposizioni  atte a
          disciplinare  le modalita' di rilascio delle certificazioni
          dei   corrispettivi,   non   aventi   valore   fiscale,  in
          correlazione  alla  trasmissione,  in  via  telematica, dei
          corrispettivi medesimi.
              38.  All'art.  67, comma 1, lettera b), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) le parole "o donazione" sono soppresse;
                b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In caso
          di  cessione  a  titolo  oneroso  di  immobili ricevuti per
          donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla
          data di acquisto da parte del donante".
              39.  Nell'art.  68,  comma 1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo,
          e'  aggiunto  il  seguente:  "Per  gli immobili di cui alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 67 acquisiti per donazione
          si  assume  come  prezzo di acquisto o costo di costruzione
          quello sostenuto dal donante.".
              40.  La  lettera a)  dell'art. 25, comma 1, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          e' sostituita dalla seguente: "a) del terzo anno successivo
          a  quello  di  presentazione  della dichiarazione, ovvero a
          quello  di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata
          se  il  termine  per  il  versamento delle somme risultanti
          dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in
          cui  la  dichiarazione  e'  presentata,  per  le  somme che
          risultano  dovute  a seguito dell'attivita' di liquidazione
          prevista  dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, nonche' del quarto
          anno   successivo   a   quello   di   presentazione   della
          dichiarazione  del  sostituto  d'imposta  per  le somme che
          risultare  dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
          unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917;".
              41.  Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole
          "iscrivendo  a  ruolo o rimborsando le maggiori o le minori
          imposte  entro  il  31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello  di  presentazione della dichiarazione del sostituto
          d'imposta"  sono  sostituite  dalle  seguenti "iscrivendo a
          ruolo  le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
          spettanti".
              42.  All'art.  2  del  decreto  legislativo 18 dicembre
          1997, n. 462:
                a) al  comma 1  le parole ", entro il 31 dicembre del
          secondo  anno  successivo  a  quello di presentazione della
          dichiarazione" sono soppresse;
                b) e' abrogato il comma 1-bis.
              43.  Per  gli  emolumenti  arretrati per prestazioni di
          lavoro  dipendente di cui all'art. 17, comma 1, lettera b),
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le
          indennita'  di  fine  rapporto,  per  le altre indennita' e
          somme  e  per le indennita' equipollenti di cui all'art. 19
          del   medesimo   decreto,   corrisposte   a  decorrere  dal
          1° gennaio  2003, nonche' per le prestazioni pensionistiche
          di  cui  all'art.  20  del  medesimo decreto, corrisposte a
          decorrere    dal    1° gennaio   2003,   non   si   procede
          all'iscrizione   a  ruolo  ed  alla  comunicazione  di  cui
          all'art.  1,  comma 412,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,   ne'  all'effettuazione  di  rimborsi,  se  l'imposta
          rispettivamente  a  debito  o  a credito e' inferiore a 100
          euro.
              44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti
          alle  iscrizioni  a  ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9,
          14,  15  e  15  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, e
          successive modificazioni, e' eseguita, a
          pena  di  decadenza,  entro  il  31 dicembre 2008. Entro il
          medesimo  termine e' eseguita la notifica delle cartelle di
          pagamento  relativa  alle dichiarazioni di cui all'art. 36,
          comma 2,    lettere a)   e b)   del   decreto   legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che
          hanno  presentato  dichiarazioni o effettuato versamenti ai
          sensi dell'art. 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
              45.  All'art.  103,  comma 1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) nel  primo  periodo,  le  parole  "a  un terzo del
          costo"  sono  sostituite  dalle parole "al 50 per cento del
          costo";
                b) nel  secondo  periodo,  le  parole  "un decimo del
          costo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del
          costo".
              46.   Le  disposizioni  del  comma 45  si  applicano  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto anche per le quote
          di  ammortamento  relative ai costi sostenuti nel corso dei
          periodi  di  imposta precedenti. In riferimento ai brevetti
          industriali,  la  disposizione del comma 45, lettera a), si
          applica  limitatamente ai brevetti registrati dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto ovvero nei cinque
          anni precedenti.
              47.  All'art.  109,  comma 4,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, il secondo periodo
          della   lettera b)   e'   sostituito   dal  seguente:  "Gli
          ammortamenti  dei  beni  materiali  e immateriali, le altre
          rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative
          a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni
          di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la
          somma  degli  ammortamenti  dei beni acquisiti in locazione
          finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che derivano dai
          relativi   contratti   imputati   a  conto  economico  sono
          deducibili  se in un apposito prospetto della dichiarazione
          dei  redditi  e'  indicato  il  loro importo complessivo, i
          valori  civili  e  fiscali  dei  beni,  delle  spese di cui
          all'art. 108, comma 1, e dei fondi.".
              48.  Le  disposizioni  del  comma 47  si applicano alle
          spese  relative  a studi e ricerche di sviluppo sostenute a
          decorrere  dal  periodo  di imposta successivo alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              49.  A partile dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari
          di  partita  IVA  sono  tenuti ad utilizzare, anche tramite
          intermediari,  modalita'  di  pagamento  telematiche  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi di cui all'art. 17,
          comma 2,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
          delle   entrate   spettanti   agli   enti   ed  alle  casse
          previdenziali  di  cui  all'art.  28, comma 1, dello stesso
          decreto legislativo n. 241 del 1997.
              50.  Gli  interessi previsti per il rimborso di tributi
          non  producono  in nessun caso interessi ai sensi dell'art.
          1283 del codice civile.
              51.  Sono  abrogate  le disposizioni di cui all'art. 1,
          commi da 499 a 518, nonche' del comma 519, secondo periodo,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              52.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'art.  67  del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole "un
          numero massimo di" sono soppresse.
              53.  A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo
          di  presentazione  della dichiarazione ai fini dell'imposta
          comunale sugli immobili (ICI), di cui all'art. 10, comma 4,
          del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, ovvero
          della   comunicazione   prevista   dall'art.  59,  comma 1,
          lettera l),  n.  1),  del  decreto  legislativo 15 dicembre
          1997,  n.  446.  Restano  fermi gli adempimenti attualmente
          previsti  in  materia  di riduzione dell'imposta. Fino alla
          data  di effettiva operativita' del sistema di circolazione
          e   fruizione   dei   dati   catastali,  da  accertare  con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia del territorio,
          rimane   in   vigore   l'obbligo   di  presentazione  della
          dichiarazione   ai  fini  dell'ICI,  di  cui  all'art.  10,
          comma 4,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
          ovvero  della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1,
          lettera l) n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446.  Resta  fermo  l'obbligo  di  presentazione  della
          dichiarazione  nei  casi  in  cui gli elementi rilevanti ai
          fini  dell'imposta  dipendano  da atti per i quali non sono
          applicabili  le  procedure  telematiche  previste dall'art.
          3-bis  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 463,
          concernente la disciplina del modello unico informatico.
              54.  In  attuazione  delle disposizioni di cui all'art.
          59,  comma 7-bis,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82,  come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006,
          n.  159, la circolazione e la fruizione della base dei dati
          catastali  gestita  dall'Agenzia del territorio deve essere
          assicurata  entro  il  31 dicembre 2006. Relativamente alle
          regioni,  alle  province  e ai comuni i costi a loro carico
          per  la  circolazione  e  fruizione  della  base  dei  dati
          catastali sono unicamente quelli di connessione.
              55.  L'imposta  comunale  sugli  immobili  puo'  essere
          liquidata  in  sede  di dichiarazione ai fini delle imposte
          sui redditi e puo' essere versata con le modalita' del Capo
          III  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241. Con
          provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
          emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i termini e
          le  modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute
          nel presente comma.
              56.   Al   comma 2   dell'art.   1   del  decreto-legge
          23 febbraio  2004,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine,
          i seguenti periodi:
              "Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti
          gestori  agli  aventi  diritto, dopo un intervallo di tempo
          superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia
          del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare
          dovranno  essere  quelli pubblicati in epoca immediatamente
          successiva  alla  data della valutazione stessa, al fine di
          garantire che il prezzo delle unita' immobiliari offerte in
          opzione  sia effettivamente corrispondente in termini reali
          ai   valori   di   mercato  del  mese  di ottobre  2001.  I
          coefficienti  di  abbattimento  sono calcolati e pubblicati
          fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.".
              57.  Per  la  copertura  delle minori entrate derivanti
          dall'emanazione  dei  decreti  legislativi  di  recepimento
          della  direttiva  2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre
          2003,   recante   modifica   alla   direttiva   90/435/CE7,
          concernente  il  regime  fiscale  comune  applicabile  alle
          societa'  madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16
          milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13
          milioni  di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede, per l'anno 2006,
          mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione
          di  spesa  di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a
          tal  fine,  sono  versate  nell'anno stesso all'entrata del
          bilancio  dello  Stato,  per gli anni 2007 e 2008, mediante
          corrispondente  riduzione  della predetta autorizzazione di
          spesa  di  cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli
          anni  successivi  mediante utilizzo di parte delle maggiori
          entrate recate dal presente decreto.».
              -  Per  il  testo dell'art. 37 del decreto-legge n. 223
          del 2006 si vedano le note all'art. 6.