Art. 7. 
 
                  Autorita' di vigilanza di settore 
 
  1. Le Autorita' di vigilanza di settore sovraintendono al  rispetto
degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte  dei  soggetti
rispettivamente vigilati con le modalita' di cui all'articolo  53.  I
soggetti di cui all'articolo 13,  comma  1,  lettera  a),  che  siano
contemporaneamente iscritti anche  al  Registro  dei  revisori,  sono
vigilati dalla CONSOB. 
  2.  Nel  rispetto  delle  finalita'  e   nell'ambito   dei   poteri
regolamentari previsti dai  rispettivi  ordinamenti  di  settore,  le
Autorita' di vigilanza, d'intesa tra di  loro,  emanano  disposizioni
circa le modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
del cliente, l'organizzazione, la registrazione,  le  procedure  e  i
controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli  intermediari  e
degli altri  soggetti  che  svolgono  attivita'  finanziaria  di  cui
all'articolo 11 e di  quelli  previsti  dall'articolo  13,  comma  1,
lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo.
Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  a),
contemporaneamente  iscritti   al   registro   dei   revisori,   tali
disposizioni sono  emanate  dalla  CONSOB.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono  emanate
dalla Banca d'Italia.