Art. 10. 
 
                  Garanzie per i richiedenti asilo 
  1. All'atto della presentazione della domanda 1'ufficio di  polizia
competente a riceverla informa  il  richiedente  della  procedura  da
seguire, dei suoi diritti e doveri  durante  il  procedimento  e  dei
tempi e mezzi a sua  disposizione  per  corredare  la  domanda  degli
elementi  utili  all'esame;  a  tale  fine  consegna  al  richiedente
l'opuscolo informativo di cui al comma 2. 
  2. La Commissione nazionale redige, secondo le  modalita'  definite
nel regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  38  un  opuscolo
informativo che illustra: 
    a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale; 
    b) i principali diritti e doveri del richiedente durante  la  sua
permanenza in Italia; 
    c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le  modalita'  per
riceverle; 
    d) l'indirizzo ed  il  recapito  telefonico  dell'ACNUR  e  delle
principali  organizzazioni  di  tutela  dei  richiedenti   protezione
internazionale. 
  3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase  della  procedura,  la
possibilita' di contattare 1'ACNUR  o  altra  organizzazione  di  sua
fiducia competente in materia di asilo. 
  4. Il richiedente e'  tempestivamente  informato  della  decisione.
Tutte  le  comunicazioni   concernenti   il   procedimento   per   il
riconoscimento  della  protezione  interna-zionale   sono   rese   al
richiedente nella prima lingua da lui indicata, o,  se  cio'  non  e'
possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo  la
preferenza  indicata  dall'interessato.  In   tutte   le   fasi   del
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della  domanda,
al richiedente  e'  garantita,  se  necessario,  l'assistenza  di  un
interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. 
  5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale,
allo straniero, durante lo svolgimento del  relativo  giudizio,  sono
assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.