Art. 11 Obblighi del richiedente asilo 1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorita' preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui puo' disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda. 2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. 3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. 4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.