Art. 11
                   Obblighi del richiedente asilo

  1.  Il  richiedente  ha  l'obbligo  di  cooperare  con le autorita'
preposte  alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti
i  documenti  e  le  informazioni  di  cui  puo'  disporre,  utili ad
agevolare l'esame della domanda.
  2.  Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in
ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
  3.  In  caso  di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2,
eventuali  comunicazioni  concernenti  il  procedimento  si intendono
validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.
  4.  In  tutte  le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad
agevolare   il   compimento   degli   accertamenti   previsti   dalla
legislazione in materia di pubblica sicurezza.