Art. 12. 
 
                         Colloquio personale 
 
  1.  La  Commissione  nazionale  e   le   Commissioni   territoriali
dispongono   l'audizione   dell'interessato   tramite   comunicazione
effettuata   dalla   questura   territorialmente    competente.    La
Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, puo' decidere di
svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti
e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. 
  2.  La  Commissione  territoriale  puo'  omettere  l'audizione  del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere
la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato  in  relazione
agli elementi forniti dal richiedente ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i  casi  in
cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica  o  da  un
medico   convenzionato   con   il   Servizio   sanitario    nazionale
l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. 
  3. Il colloquio puo'  essere  rinviato  qualora  le  condizioni  di
salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non
lo  rendano  possibile,  ovvero  qualora  l'interessato  richieda  ed
ottenga il rinvio per gravi motivi. 
  4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non  si
presenta al colloquio  senza  aver  chiesto  il  rinvio,  l'autorita'
decidente decide sulla base della documentazione disponibile. 
  5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza  del
richiedente asilo non ospitato nelle strutture di  accoglienza  o  di
trattenimento  e  non  sia  gia'  stata  emessa  nei  suoi  confronti
decisione di accoglimento  della  relativa  istanza,  la  Commissione
territoriale competente o la Commissione nazionale dispone,  per  una
sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non
ha consentito lo svolgimento del colloquio,  una  nuova  convocazione
dell'interessato, secondo le modalita' di cui al  comma  1,  al  fine
della riattivazione della procedura. 
 
          Nota all'art. 12: 
              - L'art. 3 del citato decreto legislativo  19  novembre
          2007, n. 25, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Esame dei fatti e delle circostanze). - 1.  Il
          richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda
          di protezione internazionale o comunque appena disponibili,
          tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare
          la medesima domanda. L'esame e' svolto in cooperazione  con
          il richiedente e riguarda tutti gli elementi  significativi
          della domanda. 
              2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e'
          tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e  tutta  la
          documentazione in possesso del richiedente in  merito  alla
          sua eta',  condizione  sociale,  anche  dei  congiunti,  se
          rilevante   ai   fini   del   riconoscimento,    identita',
          cittadinanza, paesi e  luoghi  in  cui  ha  soggiornato  in
          precedenza,  domande  d'asilo   pregresse,   itinerari   di
          viaggio, documenti di identita' e  di  viaggio,  nonche'  i
          motivi della sua domanda di protezione internazionale. 
              3. L'esame della domanda di  protezione  internazionale
          e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione: 
                a) di tutti i  fatti  pertinenti  che  riguardano  il
          Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in
          merito  alla   domanda,   comprese,   ove   possibile,   le
          disposizioni  legislative   e   regolamentari   del   Paese
          d'origine e relative modalita' di applicazione; 
                b)  della  dichiarazione   e   della   documentazione
          pertinenti  presentate  dal  richiedente,  che  deve  anche
          rendere  noto  se  ha  gia'  subito  o  rischia  di  subire
          persecuzioni o danni gravi; 
                c) della situazione individuale e  delle  circostanze
          personali del richiedente,  in  particolare  la  condizione
          sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base
          alle circostanze personali del richiedente, gli atti a  cui
          e' stato o potrebbe  essere  esposto  si  configurino  come
          persecuzione o danno grave; 
                d) dell'eventualita'  che  le  attivita'  svolte  dal
          richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano
          mirato,  esclusivamente  o  principalmente,  a  creare   le
          condizioni necessarie alla presentazione di una domanda  di
          protezione internazionale, al fine di  stabilire  se  dette
          attivita' espongano il richiedente a persecuzione  o  danno
          grave in caso di rientro nel Paese; 
                e) dell'eventualita'  che,  in  considerazione  della
          documentazione prodotta o raccolta  o  delle  dichiarazioni
          rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa
          presumere che il  richiedente  potrebbe  far  ricorso  alla
          protezione di un altro Paese, di cui  potrebbe  dichiararsi
          cittadino. 
              4. Il  fatto  che  il  richiedente  abbia  gia'  subito
          persecuzioni  o  danni   gravi   o   minacce   dirette   di
          persecuzioni o danni costituisce  un  serio  indizio  della
          fondatezza   del   timore   del   richiedente   di   subire
          persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi,
          salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che
          le persecuzioni o  i  danni  gravi  non  si  ripeteranno  e
          purche'  non  sussistono   gravi   motivi   umanitari   che
          impediscono il ritorno nel Paese di origine. 
              5.   Qualora   taluni   elementi   o   aspetti    delle
          dichiarazioni del richiedente la protezione  internazionale
          non  siano  suffragati  da  prove,  essi  sono  considerati
          veritieri  se  l'autorita'  competente  a  decidere   sulla
          domanda ritiene che: 
                a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo
          per circostanziare la domanda; 
                b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono
          stati prodotti ed e' stata fornita una  idonea  motivazione
          dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; 
                c) le dichiarazioni  del  richiedente  sono  ritenute
          coerenti e plausibili e non sono in contraddizione  con  le
          informazioni generali e specifiche pertinenti al suo  caso,
          di cui si dispone; 
                d)  il  richiedente  ha  presentato  la  domanda   di
          protezione internazionale il prima possibile,  a  meno  che
          egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo  per
          ritardarla; 
                e) dai riscontri effettuati  il  richiedente  e',  in
          generale, attendibile.».