Art. 13. 
 
             Criteri applicabili al colloquio personale 
  1. Il colloquio personale si svolge in seduta non  pubblica,  senza
la presenza dei familiari,  a  meno  che  l'autorita'  decidente  non
ritenga che un esame adeguato comporti anche  la  presenza  di  altri
familiari. 
  2.  In  presenza  di  un  cittadino   straniero   portatore   delle
particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, al colloquio puo' essere  ammesso  personale  di
sostegno per prestare la necessaria assistenza. 
  3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del  genitore  che
esercita  la  potesta'  o  del  tutore.  In  caso   di   minori   non
accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di  cui
all'articolo 26, comma 5. 
  4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato  ai  sensi
dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio. 
 
          Nota all'art. 13:
              - L'art.  8  del  citato  decreto legislativo 30 maggio
          2005, n. 140, cosi' recita:
              «Art.  8 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
          particolari).   -   1. L'accoglienza   e'   effettuata   in
          considerazione  delle  esigenze dei richiedenti asilo e dei
          loro  familiari,  in  particolare delle persone vulnerabili
          quali   minori,   disabili,  anziani,  donne  in  stato  di
          gravidanza,  genitori singoli con figli minori, persone per
          le  quali  e'  stato  accertato  che  hanno subito torture,
          stupri  o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
          o sessuale.
              2.  Nei centri di identificazione sono previsti servizi
          speciali   di   accoglienza  delle  persone  portatrici  di
          esigenze  particolari,  stabiliti dal direttore del centro,
          ove  possibile, in collaborazione con la ASL competente per
          territorio,    che    garantiscono   misure   assistenziali
          particolari    ed   un   adeguato   supporto   psicologico,
          finalizzato  all'esigenze della persona, fatto salvo quanto
          previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento.
              3.   Nell'ambito   del   sistema   di   protezione  dei
          richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies
          del   decreto-legge,  sono  attivati  servizi  speciali  di
          accoglienza  per  i richiedenti asilo portatori di esigenze
          particolari,  che  tengano conto delle misure assistenziali
          da  garantire alla persona in relazione alle sue specifiche
          esigenze.
              4.   L'accoglienza   ai   minori  non  accompagnati  e'
          effettuata,  secondo  il  provvedimento  del  Tribunale dei
          minorenni,  ad  opera  dell'ente  locale.  Nell'ambito  dei
          servizi  del  sistema di protezione dei richiedenti asilo e
          dei  rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge,
          gli  enti  locali  interessati  possono prevedere specifici
          programmi   di   accoglienza   riservati   ai   minori  non
          accompagnati,    richiedenti   asilo   e   rifugiati,   che
          partecipano  alla  ripartizione  del Fondo nazionale per le
          politiche e i servizi dell'asilo.
              5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla
          base  delle  risorse disponibili del Fondo nazionale per le
          politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i
          minori,    con    l'Organizzazione   internazionale   delle
          migrazioni  (OIM)  ovvero  con la Croce Rossa Italiana, per
          l'attuazione   di   programmi   diretti  a  rintracciare  i
          familiari  dei  minori  non  accompagnati. L'attuazione dei
          programmi  e'  svolta  nel superiore interesse dei minori e
          con  l'obbligo  della  assoluta  riservatezza,  in  modo da
          tutelare la sicurezza del richiedente asilo.