Art. 14. 
 
                   Verbale del colloquio personale 
  1.  Dell'audizione  e'  redatto   verbale   che   e'   sottoscritto
dall'interessato e contiene le informazioni di  cui  all'articolo  3,
comma 2, del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251.  Al
cittadino straniero e' rilasciata copia del verbale.  La  Commissione
territoriale adotta le idonee misure per  garantire  la  riservatezza
dei  dati  che  riguardano  l'identita'  e   le   dichiarazioni   dei
richiedenti la protezione internazionale. 
  2. Il rifiuto di  sottoscrivere  il  contenuto  del  verbale  e  le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e  non
ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione. 
 
          Nota all'art. 14:
              - Per  l'art.  3  del  decreto  legislativo 19 novembre
          2007, n. 251, si vedano le note all'art. 12.