Art. 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali 1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. 2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.
Nota all'art. 16: - Si riporta l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»: «Art. 94 (L) (Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita). - 1. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta dall'art. 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato. 2. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorita' consolare, prevista dall'art. 79, comma 2, puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.».