Art. 16. 
 
         Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali 
  1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da
un avvocato. 
  2.   Nel   caso   di   impugnazione   delle   decisioni   in   sede
giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da  un  avvocato
ed e' ammesso al gratuito  patrocinio  ove  ricorrano  le  condizioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
n.  115.  In  ogni  caso  per  l'attestazione  dei  redditi  prodotti
all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto. 
 
          Nota all'art. 16:
              - Si riporta l'art. 94 del decreto del Presidente della
          Repubblica  30 maggio  2002,  n. 115, recante: «testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di spese di giustizia»:
              «Art.   94   (L)   (Impossibilita'   a   presentare  la
          documentazione necessaria ad accertare la veridicita). - 1.
          In  caso  di  impossibilita'  a  produrre la documentazione
          richiesta  dall'art.  79,  comma 3, questa e' sostituita, a
          pena  di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva
          di certificazione da parte dell'interessato.
              2.   In   caso   di   impossibilita'   a   produrre  la
          documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il
          cittadino  di Stati non appartenenti all'Unione europea, la
          sostituisce,   a   pena   di   inammissibilita',   con  una
          dichiarazione sostitutiva di certificazione.
              3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
          europea  e'  detenuto,  internato  per  l'esecuzione di una
          misura  di  sicurezza,  in stato di arresto o di detenzione
          domiciliare  ovvero  e'  custodito  in un luogo di cura, la
          certificazione dell'autorita' consolare, prevista dall'art.
          79, comma 2, puo' anche essere prodotta, entro venti giorni
          dalla  data  di presentazione dell'istanza, dal difensore o
          da un componente della famiglia dell'interessato.».