Art. 18.

           Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
  1.   Ai  procedimenti  per  l'esame  delle  domande  di  protezione
internazionale   si   applicano   le   disposizioni   in  materia  di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di
cui  ai  capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e
V,  nonche' agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241.
 
          Nota all'art. 18:
              - Si  riportano  gli  articoli 2, 7, 8 e 10 della legge
          7 agosto  1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi»:
              Art.  2  (Conclusione  del  procedimento).  - 1. Ove il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
          ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
          amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.
              2.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
          entro   i   quali   i   procedimenti  di  competenza  delle
          amministrazioni  statali  devono concludersi, ove non siano
          direttamente   previsti   per   legge.  Gli  enti  pubblici
          nazionali  stabiliscono,  secondo  i  propri ordinamenti, i
          termini  entro i quali devono concludersi i procedimenti di
          propria  competenza.  I termini sono modulati tenendo conto
          della     loro    sostenibilita',    sotto    il    profilo
          dell'organizzazione  amministrativa,  e  della natura degli
          interessi  pubblici  tutelati  e  decorrono  dall'inizio di
          ufficio  del  procedimento o dal ricevimento della domanda,
          se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora  non  si  provveda ai sensi del comma 2, il
          termine e' di novanta giorni.
              4.  Nei  casi  in cui leggi o regolamenti prevedono per
          l'adozione    di   un   provvedimento   l'acquisizione   di
          valutazioni  tecniche  di organi o enti appositi, i termini
          di  cui  ai  commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
          delle  valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
          non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
          e  3  possono  essere altresi' sospesi, per una sola volta,
          per   l'acquisizione   di   informazioni  o  certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o  qualita'  non  attestati  in
          documenti  gia'  in  possesso dell'amministrazione stessa o
          non   direttamente   acquisibili   presso  altre  pubbliche
          amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
          comma 2.
              5.  Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
          di  cui  ai  commi 2  o  3,  il ricorso avverso il silenzio
          dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
          6 dicembre  1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
          necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente,
          fintanto  che  perdura l'inadempimento e comunque non oltre
          un  anno  dalla  scadenza  dei  termini  di cui ai predetti
          commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
          fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
          dell'istanza  di  avvio del procedimento ove ne ricorrano i
          presupposti.».
              «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
          Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento derivanti da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del  procedimento  stesso  e'  comunicato, con le modalita'
          previste  dall'art.  8, ai soggetti nei confronti dei quali
          il  provvedimento  finale  e'  destinato a produrre effetti
          diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
          parimenti   non   sussistano   le  ragioni  di  impedimento
          predette,  qualora  da  un  provvedimento possa derivare un
          pregiudizio    a    soggetti   individuati   o   facilmente
          individuabili,   diversi   dai  suoi  diretti  destinatari,
          l'amministrazione  e'  tenuta a fornire loro, con le stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.
              «Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
                c-bis) la  data  entro  la  quale,  secondo i termini
          previsti  dall'art.  2,  commi 2  o  3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'amministrazione;
                c-ter) nei  procedimenti  ad  iniziativa di parte, la
          data di presentazione della relativa istanza;
                d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.».
              «Art.  10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). -
          1.  I  soggetti  di  cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai
          sensi dell'art. 9 hanno diritto:
                a) di  prendere  visione degli atti del procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
                b) di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento.».