Art. 19.

               Garanzie per i minori non accompagnati
  1.  Al  minore  non  accompagnato  che  ha  espresso la volonta' di
chiedere  la  protezione  internazionale  e'  fornita  la  necessaria
assistenza  per  la  presentazione  della  domanda.  Allo  stesso  e'
garantita  l'assistenza  del  tutore in ogni fase della procedura per
l'esame  della  domanda,  secondo  quanto  previsto dall'articolo 26,
comma 5.
  2.   Se   sussistono  dubbi  in  ordine  all'eta',  il  minore  non
accompagnato  puo',  in ogni fase della procedura, essere sottoposto,
previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad
accertamenti  medico-sanitari  non  invasivi  al  fine  di accertarne
l'eta'.  Se  gli  accertamenti  effettuati  non  consentono  l'esatta
determinazione  dell'eta'  si  applicano le disposizioni del presente
articolo.
  3.  Il  minore  deve essere informato della possibilita' che la sua
eta'  puo'  essere  determinata attraverso visita medica, sul tipo di
visita  e  sulle  conseguenze  della  visita ai fini dell'esame della
domanda.  Il  rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita
medica,  non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della
domanda, ne' all'adozione della decisione.
  4.  Il  minore  partecipa  al  colloquio  personale  secondo quanto
previsto  dall'articolo 13,  comma 3,  ed  allo  stesso  e' garantita
adeguata  informazione sul significato e le eventuali conseguenze del
colloquio personale.