Art. 20
                         Casi di accoglienza

  1.  Il  richiedente  non  puo'  essere  trattenuto  al solo fine di
esaminare la sua domanda.
  2.   Il  richiedente  e'  ospitato  in  un  centro  di  accoglienza
richiedenti asilo nei seguenti casi:
    a)   quando   e'  necessario  verificare  o  determinare  la  sua
nazionalita'  o  identita',  ove  lo  stesso  non sia in possesso dei
documenti  di  viaggio  o  di  identita',  ovvero  al  suo arrivo nel
territorio  dello  Stato abbia presentato documenti risultati falsi o
contraffatti;
    b)  quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per
aver  eluso  o  tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo;
    c)  quando  ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare;
    d)  quando  ha presentato la domanda essendo gia' destinatario di
un  provvedimento  di  espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13,
comma  2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   ovvero   di   un   provvedimento  di  respingimento  ai  sensi
dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286,
anche se gia' trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo.
  3.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2, lettera a), il richiedente e'
ospitato  nel  centro  per  il  tempo  strettamente  necessario  agli
adempimenti  ivi  previsti  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo non
superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato
nel  centro  per  il  tempo  strettamente  necessario all'esame della
domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un
periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo
di  accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo  valido  tre  mesi,  rinnovabile fino alla decisione della
domanda.
  4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie
inerenti  alla  sua  domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata,
fatto  salvo  il  rispetto  delle  regole  di convivenza previste nel
regolamento  di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facolta'
di  uscire  dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere
al  prefetto  un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per
un  periodo  di  tempo  diverso  o  superiore a quello di uscita, per
rilevanti  motivi  personali  o  per motivi attinenti all'esame della
domanda,  fatta  salva  la compatibilita' con i tempi della procedura
per   l'esame  della  domanda.  Il  provvedimento  di  diniego  sulla
richiesta   di   autorizzazione   all'allontanamento  e'  motivato  e
comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
  5.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo 38 sono fissate, le
caratteristiche  e  le modalita' di gestione, anche in collaborazione
con  l'ente  locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che
devono  garantire  al  richiedente  una ospitalita' che garantisca la
dignita'   della   persona   e  l'unita'  del  nucleo  familiare.  Il
regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio
d'Europa  e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e' comunque
consentito  ai  rappresentanti  dell'ACNUR,  agli  avvocati  ed  agli
organismi  ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
 
          Nota all'art. 20:
              - Si  riportano  i testi degli articoli 10, 13 e 14 del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286:
              "Art.  10  (Respingimento). (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art.   8).  -  1. La  polizia  di  frontiera  respinge  gli
          stranieri  che  si presentano ai valichi di frontiera senza
          avere  i  requisiti  richiesti dal presente testo unico per
          l'ingresso nel territorio dello Stato.
              2.  Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
          e'  altresi'  disposto  dal  questore  nei  confronti degli
          stranieri:
                a) che    entrando   nel   territorio   dello   Stato
          sottraendoli   ai  controlli  di  frontiera,  sono  fermati
          all'ingresso o subito dopo;
                b) che,  nelle  circostanze  di  cui al comma 1, sono
          stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
          di pubblico soccorso.
              3.  Il  vettore  che  ha  condotto  alla  frontiera uno
          straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve
          essere  comunque respinto a norma del presente articolo, e'
          tenuto  a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo
          nello  Stato  di provenienza, o in quello che ha rilasciato
          il  documento  di  viaggio  eventualmente in possesso dello
          straniero.   Tale  disposizione  si  applica  anche  quando
          l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il
          vettore  che  avrebbe  dovuto  trasportarlo  nel  Paese  di
          destinazione  rifiuti  di  imbarcarlo  o le autorita' dello
          Stato  di  destinazione  gli abbiano negato l'ingresso o lo
          abbiano rinviato nello Stato.
              4.  Le  disposizioni  dei  commi 1,  2  e  3  e  quelle
          dell'art.  4,  commi 3  e  6,  non  si  applicano  nei casi
          previsti   dalle   disposizioni  vigenti  che  disciplinano
          l'asilo   politico,   il  riconoscimento  dello  status  di
          rifugiato   ovvero   l'adozione  di  misure  di  protezione
          temporanea per motivi umanitari.
              5.  Per  lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
          necessaria presso i valichi di frontiera.
              6.  I  respingimenti  di  cui al presente articolo sono
          registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza.".
              "Art.  13  (Espulsione  amministrativa). (Legge 6 marzo
          1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
          di  sicurezza  dello  Stato,  il Ministro dell'interno puo'
          disporre  l'espulsione  dello straniero anche non residente
          nel  territorio  dello Stato, dandone preventiva notizia al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
          affari esteri.
              2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto quando lo
          straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
                b) si  e'  trattenuto  nel  territorio dello Stato in
          assenza   della   comunicazione   di   cui   all'art.   27,
          comma 1-bis,   o   senza  aver  richiesto  il  permesso  di
          soggiorno  nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia
          dipeso  da  forza  maggiore,  ovvero  quando il permesso di
          soggiorno e' stato revocato o 'annullato, ovvero e' scaduto
          da  piu'  di  sessanta  giorni  e  non  e' stato chiesto il
          rinnovo;
                c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              2-bis.  Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
          sensi  del  comma 2,  lettere a)  e b), nei confronti dello
          straniero  che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
          familiare   ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai  sensi
          dell'art.  29,  si  tiene  anche conto della natura e della
          effettivita'  dei vincoli familiari dell'interessato, della
          durata  del  suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine.
              3.  L'espulsione  e'  disposta in ogni caso con decreto
          motivato  immediatamente  esecutivo,  anche se sottoposto a
          gravame  o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
          straniero  e'  sottoposto  a  procedimento  penale e non si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta  all'autorita'  giudiziaria,  che puo' negarlo solo in
          presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali  concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
          per  reati  connessi, e all'interesse della persona offesa.
          In  tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
          a  quando  l'autorita'  giudiziaria  comunica la cessazione
          delle  esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
          osta,  provvede  all'espulsione  con le modalita' di cui al
          comma 4.   Il   nulla  osta  si  intende  concesso  qualora
          l'autorita'  giudiziaria non provveda entro quindici giorni
          dalla  data di ricevimento della richiesta. In attesa della
          decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'
          adottare  la  misura  del trattenimento presso un centro di
          permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
              3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
          giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
          salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
          carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
          procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
          quali  il  nulla  osta  puo'  essere  negato  ai  sensi del
          comma 3.
              3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
          ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
          applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
          provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
          della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore.
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
          giudizio,  pronuncia  sentenza di non luogo a procedere. E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'art.  240  del  codice  penale.  Si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
              3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
          illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
          quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
          l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
          era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
          penale.
              3-sexies.
              4.  L'espulsione  e'  sempre  eseguita dal questore con
          accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
          ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
              5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
          nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
              5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
          comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
          dalla  sua adozione, al tribunale ordinario in composizione
          monocratica  territorialmente  competente  il provvedimento
          con  il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera.
          L'esecuzione    del    provvedimento    del   questore   di
          allontanamento  dal  territorio  nazionale  e' sospesa fino
          alla  decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida
          si  svolge  in  camera  di  consiglio con la partecipazione
          necessaria   di  un  difensore  tempestivamente  avvertito.
          L'interessato  e'  anch'esso  tempestivamente  informato  e
          condotto  nel  luogo  in cui il giudice tiene l'udienza. Si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  al sesto e al settimo
          periodo  del  comma 8,  in  quanto  compatibili. Il giudice
          provvede  alla  convalida,  con  decreto motivato, entro le
          quarantotto  ore  successive,  verificata  l'osservanza dei
          termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
          articolo  e  sentito  l'interessato, se comparso. In attesa
          della   definizione   del  procedimento  di  convalida,  lo
          straniero  espulso  e'  trattenuto  in  uno  dei  centri di
          permanenza  temporanea  ed  assistenza, di cui all'art. 14,
          salvo  che  il procedimento possa essere definito nel luogo
          in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento
          anche   prima   del   trasferimento   in   uno  dei  centri
          disponibili.   Quando   la   convalida   e'   concessa,  il
          provvedimento  di  accompagnamento  alla  frontiera diventa
          esecutivo.  Se  la  convalida non e' concessa ovvero non e'
          osservato il termine per la decisione, il provvedimento del
          questore   perde   ogni  effetto.  Avverso  il  decreto  di
          convalida   e'   proponibile  ricorso  per  cassazione.  Il
          relativo      ricorso     non     sospende     l'esecuzione
          dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
          quarantotto  ore  entro  il quale il tribunale ordinario in
          composizione  monocratica  deve  provvedere  alla convalida
          decorre  dal  momento della comunicazione del provvedimento
          alla cancelleria.
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita' del
          procedimento  di  convalida  dei  provvedimenti  di  cui ai
          commi 4   e   5,  ed  all'art.  14,  comma 1,  le  questure
          forniscono   al   tribunale   ordinario   in   composizione
          monocratica,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  il
          supporto  occorrente  e  la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo.
              6.
              7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
          al   comma 1   dell'art.   14,   nonche'  ogni  altro  atto
          concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola.
              8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
          presentato  unicamente il ricorso al tribunale ordinario in
          composizione   monocratica   del   luogo  in  cui  ha  sede
          l'autorita'  che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di
          sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
          Il tribunale ordinario in composizione monocratica accoglie
          o  rigetta  il  ricorso,  decidendo con unico provvedimento
          adottato,  in  ogni  caso, entro venti giorni dalla data di
          deposito  del  ricorso.  Il  ricorso  di  cui  al  presente
          comma puo'  essere  sottoscritto anche personalmente, ed e'
          presentato   anche  per  il  tramite  della  rappresentanza
          diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione.
          La  sottoscrizione  del  ricorso,  da  parte  della persona
          interessata,    e'   autenticata   dai   funzionari   delle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari che provvedono a
          certificarne   l'autenticita'   e   ne   curano   l'inoltro
          all'autorita'   giudiziaria.   Lo   straniero   e'  ammesso
          all'assistenza  legale  da parte di un patrocinatore legale
          di  fiducia  munito  di  procura speciale rilasciata avanti
          all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi' ammesso
          al  gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
          sprovvisto  di  un  difensore, e' assistito da un difensore
          designato  dal  giudice  nell'ambito  dei soggetti iscritti
          nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura
          penale,  di  cui  al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271, nonche', ove necessario, da un interprete.
              9.
              10.
              11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
          del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.
              12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
          ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
          provenienza.
              13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera.  La  disposizione  di  cui  al primo periodo del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia'  espulso  ai  sensi  dell'art. 13, comma 2, lettere a)
          e b),    per    il    quale   e'   stato   autorizzato   il
          ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
          reclusione  da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
          denunciato  per  il  reato  di  cui al comma 13 ed espulso,
          abbia  fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni.
              13-ter.  Per  i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
          obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
              14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
          cui  al  comma 13  opera  per un periodo di dieci anni. Nel
          decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
          breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
          conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
          nel periodo di permanenza in Italia.
              15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
          allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
          n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
          cui all'art. 14, comma 1.
              16.   L'onere   derivante  dal  comma 10  del  presente
          articolo e'  valutato  in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.".
              "Art.  14  (Esecuzione dell'espulsione). (Legge 6 marzo
          1998,  n.  40,  art.  12).  -  1.  Quando  non e' possibile
          eseguire    con    immediatezza    l'espulsione    mediante
          accompagnamento  alla  frontiera  ovvero  il respingimento,
          perche'  occorre  procedere  al  soccorso  dello straniero,
          accertamenti  supplementari  in ordine alla sua identita' o
          nazionalita',  ovvero  all'acquisizione di documenti per il
          viaggio,  ovvero  per l'indisponibilita' di vettore o altro
          mezzo  di  trasporto  idoneo,  il  questore  dispone che lo
          straniero   sia   trattenuto   per  il  tempo  strettamente
          necessario  presso  il  centro  di  permanenza temporanea e
          assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti
          con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto con i
          Ministri  per  la  solidarieta'  sociale  e del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              2.  Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
          tali  da  assicurare  la  necessaria assistenza ed il pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'art.  2,  comma 6,  e'  assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
              3.  Il  questore  del  luogo  in cui si trova il centro
          trasmette  copia  degli  atti  al  tribunale  ordinario  in
          composizione  monocratica  territorialmente competente, per
          la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
          ore dall'adozione del provvedimento.
              4.  L'udienza  per  la convalida si svolge in camera di
          consiglio  con la partecipazione necessaria di un difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
          le  disposizioni  di  cui al sesto e al settimo periodo del
          comma 8  dell'art.  13. Il giudice provvede alla convalida,
          con  decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'art.  13 e dal presente articolo,
          escluso  il requisito della vicinanza del centro permanenza
          temporanea  ed  assistenza  di  cui  al  comma 1, e sentito
          l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
          ogni  effetto  qualora  non sia osservato il termine per la
          decisione.  La  convalida  puo'  essere  disposta  anche in
          occasione  della  convalida  del decreto di accompagnamento
          alla  frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione.
              5.  La  convalida comporta la permanenza nel centro per
          un   periodo   di   complessivi   trenta   giorni.  Qualora
          l'accertamento  dell'identita' e della nazionalita', ovvero
          l'acquisizione  di  documenti per il viaggio presenti gravi
          difficolta',  il  giudice,  su richiesta del questore, puo'
          prorogare  il  termine  di  ulteriori  trenta giorni. Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,   dandone  comunicazione  senza  ritardo  al
          giudice.
              5-bis.  Quando  non  sia  stato possibile trattenere lo
          straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
          siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
          l'espulsione  o  il  respingimento, il questore ordina allo
          straniero  di  lasciare  il territorio dello Stato entro il
          termine   di   cinque   giorni.   L'ordine   e'   dato  con
          provvedimento    scritto,   recante   l'indicazione   delle
          conseguenze penali della sua trasgressione
              5-ter.  Lo  straniero  che senza giustificato motivo si
          trattiene   nel   territorio   dello  Stato  in  violazione
          dell'ordine   impartito   dal   questore   ai   sensi   del
          comma 5-bis,  e'  punito con la reclusione da uno a quattro
          anni   se  l'espulsione  e'  stata  disposta  per  ingresso
          illegale  sul  territorio  nazionale ai sensi dell'art. 13,
          comma 2,  lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il
          permesso  di soggiorno nel termine prescritto in assenza di
          cause  di  forza  maggiore,  ovvero  per  essere  stato  il
          permesso   revocato   o   annullato.  Si  applica  la  pena
          dell'arresto  da  sei  mesi  ad  un anno se l'espulsione e'
          stata  disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto
          da  piu'  di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il
          rinnovo.  In  ogni caso si procede all'adozione di un nuovo
          provvedimento   di   espulsione  con  accompagnamento  alla
          frontiera a mezzo della forza pubblica.
              5-quater.  Lo  straniero  gia'  espulso  ai  sensi  del
          comma 5-ter,   primo   periodo,   che   viene  trovato,  in
          violazione  delle  norme  del  presente  testo  unico,  nel
          territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a
          cinque  anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai
          sensi  del  comma 5-ter,  secondo  periodo,  la  pena e' la
          reclusione da uno a quattro anni.
              5-quinquies.  Per  i  reati  previsti  ai commi 5-ter e
          5-quater  si  procede  con  rito  direttissimo.  Al fine di
          assicurare   l'esecuzione   dell'espulsione,   il  questore
          dispone  i  provvedimenti  di  cui  al comma 1. Per i reati
          previsti  dai  commi 5-ter,  primo  periodo,  e 5-quater e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5  e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta  efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
          non  si  allontani  indebitamente  dal  centro e provvede a
          ripristinare  senza ritardo la misura nel caso questa venga
          violata.
              8.  Ai  fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
          frontiera,   possono   essere   stipulate  convenzioni  con
          soggetti  che esercitano trasporti di linea o con organismi
          anche  internazionali  che svolgono attivita' di assistenza
          per stranieri.
              9.   Oltre   a   quanto  previsto  dal  regolamento  di
          attuazione  e  dalle  norme in materia di giurisdizione, il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal  presente articolo,
          anche  mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
          Stato,   con   gli   enti   locali,  con  i  proprietari  o
          concessionari  di  aree,  strutture  e  altre installazioni
          nonche'  per  la  fornitura  di  beni  e servizi. Eventuali
          deroghe  alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
          di  contabilita'  sono adottate di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Il   Ministro   dell'interno  promuove  inoltre  le  intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.".