Art. 21
                        Casi di trattenimento

  1.  E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
    a)  che  si  trova  nelle  condizioni  previste  dall'articolo 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
    b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati
dall'articolo  380,  commi  1  e  2,  del codice di procedura penale,
ovvero  per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale,
al  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso l'Italia e
dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia  verso  altri Stati, o per
reati   diretti   al   reclutamento  di  persone  da  destinare  alla
prostituzione  o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
    c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i
casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d).
  2.  Il  provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con
le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore
chiede  al  tribunale  in  composizione  monocratica  la  proroga del
periodo  di  trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.
  3.  L'accesso  ai  centri  di permanenza temporanea e assistenza e'
comunque  garantito  ai  rappresentanti  dell'ACNUR, agli avvocati ed
agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore autorizzati dal Ministero dell'interno.
 
          Note all'art. 21:
              - Per l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286, si vedano le note all'art. 20.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  380  del codice di
          procedura penale:
              "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
              2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal comma 1, gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
                a) delitti   contro   la   personalita'  dello  Stato
          previsti  nel titolo I del libro II del codice penale per i
          quali  e'  stabilita la pena della reclusione non inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
                d) delitto   di   riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
          dall'art.  600-bis,  primo  comma,  delitto  di pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
          sfruttamento    della   prostituzione   minorile   previsto
          dall'art. 600-quinquies del codice penale;
                e) delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n.  533  quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
          2),  prima  ipotesi,  del  codice  penale,  salvo  che,  in
          quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
          all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
                e-bis) delitti  di  furto  previsti dall'art. 624-bis
          del   codice  penale,  salvo  che  ricorra  la  circostanza
          attenuante  di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
          codice penale;
                f) delitto  di  rapina  previsto  dall'art.  628  del
          codice  penale  e  di estorsione previsto dall'art. 629 del
          codice penale;
                g) delitti  di  illegale  fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                h) delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n.  309, salvo che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
                i) delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
                l) delitti  di  promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25 gennaio  1982,  n. 17, delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge   20 giugno   1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni,   movimenti  o  gruppi  di  cui  all'art.  3,
          comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
                l-bis) delitti    di    partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
                m) delitti  di  promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,   commi 1   e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
              3.  Se  si  tratta  di  delitto perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.